Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Ulteriori istruzioni operative
Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Ulteriori istruzioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 21-10-2022
Messaggio n. 3820
OGGETTO: Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia
introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15. Ulteriori istruzioni operative
Come indicato nel messaggio n. 2905/2022, il termine ultimo per la presentazione delle
domande per il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus
Psicologo 2022), introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è fissato alle
ore 23.59 del 24 ottobre 2022.
Pertanto, come parzialmente anticipato nella circolare n. 83/2022, al fine di consentire la
corretta erogazione della prestazione nei termini stabiliti, si precisa quanto segue.
Dal 1° novembre 2022, l’Istituto ha 30 giorni di tempo per effettuare l’istruttoria centralizzata
delle istanze acquisite ed entro tale termine gli operatori delle Strutture territoriali devono
effettuare il riesame delle domande presentate con ISEE incompleto e/o difforme.
A tal fine gli operatori delle Strutture territoriali dovranno verificare che l’ISEE incompleto e/o
difforme sia stato regolarizzato entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle
domande, attraverso le tre modalità alternative previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.
159.
Completata l’istruttoria, l’Istituto, entro il 7 dicembre 2022, ufficializzerà con apposito
messaggio l’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio e contestualmente
provvederà a darne comunicazione agli interessati con le modalità già indicate nella circolare
n. 83/2022, sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili.
Dal giorno di pubblicazione del predetto messaggio decorrono, per il beneficiario, i 180 giorni
per usufruire del bonus in esame e sostenere le sessioni di psicoterapia con l’utilizzo del
“codice univoco”.
Dall’8 dicembre 2022 sarà disponibile la procedura per le prenotazioni delle sedute e le
conferme delle stesse da parte dei professionisti. Rispetto a tale fase, con successivo
messaggio saranno pubblicate le istruzioni operative per i professionisti, relative alla
prenotazione e alla conferma delle sedute di psicoterapia.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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