Personale iscritto alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS). Indicazioni per la gestione delle attività inerenti all’inserimento dei periodi riconosciuti con provvedimenti c.d. ante subentro di riscatto, ricongiunzione e computo/riscatto con onere a carico del richiedente
Personale iscritto alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS). Indicazioni per la gestione delle attività inerenti all’inserimento dei periodi riconosciuti con provvedimenti c.d. ante subentro di riscatto, ricongiunzione e computo/riscatto con onere a carico del richiedente
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate
Roma, 28-10-2022
Messaggio n. 3912
Allegati n.1
OGGETTO: Personale iscritto alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato
(CTPS). Indicazioni per la gestione delle attività inerenti
all’inserimento dei periodi riconosciuti con provvedimenti c.d. ante
subentro di riscatto, ricongiunzione e computo/riscatto con onere a
carico del richiedente
1. Premessa
Nell’ambito delle attività di verifica dello stato dei pagamenti rateali o in unica soluzione
dell’onere di ricongiunzione, di riscatto e di computo/riscatto ai fini pensionistici, relativi ai
provvedimenti onerosi c.d. ante subentro, emessi dalle Amministrazioni statali, e della
successiva attività di inserimento nell’applicativo Passweb dei periodi riconosciuti, continuano a
pervenire numerose richieste di chiarimenti da parte degli operatori delle Strutture territoriali.
Al riguardo, con il presente messaggio si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni operative
sulle varie fasi dell’attività, in particolare:
le modalità di inserimento nell’applicativo Nuova Passweb dei periodi ricongiunti o
riscattati con provvedimenti onerosi ante subentro;
l’attività di verifica dello stato dei pagamenti;
la valorizzazione dei periodi sul conto assicurativo;
le modalità di recupero degli oneri di riscatto e di ricongiunzione per rate scadute e non
pagate.
2. Indicazioni generali
Con il messaggio n. 4413/2016 è stato precisato che, ai fini dell’erogazione delle prestazioni
pensionistiche, è necessaria una preventiva puntuale verifica dei piani di ammortamento in
corso o definiti per riscatti e ricongiunzioni, oltre alle verifiche sui pagamenti in unica soluzione
effettuati dagli interessati.
Tale attività è necessaria sia per i provvedimenti emessi dall’Istituto che per i provvedimenti
ante subentro emessi dalle Amministrazioni statali.
Per questi ultimi, già l’INPDAP con le Informative n. 17 del 15 marzo 2000 e n. 27 dell’8
giugno 2000 ha fornito direttive e istruzioni operative per l’acquisizione, a partire dal 1°
gennaio 2000, delle contribuzioni da riscatto e da ricongiunzione del personale iscritto alla
CTPS.
In base alla predetta informativa INPDAP n. 27 dell’8 giugno 2000, per i dipendenti dello Stato,
le contribuzioni dovute all’Istituto per i provvedimenti di ricongiunzione, riscatto e di
computo/riscatto emessi dalle singole Amministrazioni statali, dovevano affluire al bilancio
INPDAP a partire dal 1° gennaio 2000.
3. Modalità di inserimento in Nuova Passweb dei provvedimenti onerosi c.d. ante
subentro
Per i provvedimenti con onere ante subentro, che vengono inseriti in Posizione assicurativa
tramite la funzione “da ricostruzione”, deve essere segnalato lo stato del pagamento. Nella
schermata relativa al pagamento, gli stati presenti sono:
“ESTINTO” per indicare che l’onere è stato pagato;
“IN CORSO REGOLARE” per indicare che l’onere è in corso di pagamento ed è in regola
con le scadenze delle rate;
“IN CORSO NON REGOLARE” per indicare che l’onere è in corso di pagamento ma non è
in regola con la scadenza delle rate.
È prevista per gli operatori delle Amministrazioni statali che inseriscono il provvedimento con
la funzione “da ricostruzione”:
la possibilità di inserire in Nuova Passweb il periodo temporale riconosciuto con un
decreto emesso sia prima che dopo il 31 dicembre 1999;
la possibilità di indicare lo “stato del pagamento” soltanto per i decreti emessi prima del
31 dicembre 1999; in ogni caso, l’operatore INPS deve verificare lo stato dei pagamenti
riferito alle rate dal 1° gennaio 2000 in avanti ed eventualmente modificare, qualora
siano presenti irregolarità, il relativo stato del pagamento, inserito dall’Amministrazione
statale;
l’impossibilità di indicare lo “stato del pagamento” per i provvedimenti emessi dopo il 31
dicembre 1999; in questo caso è l’operatore INPS che deve indicare lo stato del
pagamento in assenza del quale il periodo non viene valutato nel calcolo dell’anzianità
contributiva.
Gli operatori delle Strutture territoriali INPS devono indicare lo stato del pagamento per i
decreti ante subentro emessi dopo il 1° gennaio 2000, anche nei casi in cui i periodi
riconosciuti siano stati inseriti dall’Amministrazione statale che ha emesso il provvedimento. Se
lo stato del pagamento non viene indicato, il periodo non viene valutato nell’anzianità
contributiva. Infatti, nel calcolo dell’anzianità sono ritenuti validi solo i periodi con stato di
pagamento “ESTINTO” o “IN CORSO REGOLARE”. I periodi relativi a provvedimenti con stato
di pagamento diverso da tali due valori non sono considerati nel calcolo dell’anzianità.
4. Verifica dello stato delle trattenute per il pagamento degli oneri
Per i provvedimenti emessi prima del subentro dell’INPDAP non è possibile lo scomputo delle
rate con i quadri “F1” trasmessi dai datori di lavoro, in quanto il piano di ammortamento non è
stato elaborato dall’Istituto.
In detti casi, infatti, nelle more dell’avvio dei quadri “F1”, lo scomputo per i dipendenti statali
gestiti dalla piattaforma NoiPA è stato effettuato attraverso l’utilizzo del “Flusso ritenute MEF”,
dando origine a scarti per “Piano non trovato”.
Indipendentemente dalle disposizioni già impartite per la soluzione di detti scarti, è possibile,
per i controlli di cui al presente messaggio, verificare la presenza delle trattenute in carico al
lavoratore attraverso la consultazione dell’applicativo SIN, sulla barra delle applicazioni
“Entrate versamenti da flussi”> “Ritenute MEF” > “Flussi da MEF per nominativo”, che è stato
alimentato a decorrere dall’anno 2001.
Il pagamento in unica soluzione o l’anticipata estinzione eseguiti direttamente dall’iscritto, sono
verificabili attraverso la consultazione, con il codice fiscale dell’assicurato, nell’ambiente
“Entrate Gestione Versamenti”.
Per i provvedimenti onerosi ante subentro emessi in epoca remota, per i quali era inizialmente
previsto il versamento sui conti postali di Sede (cfr. la Nota Operativa INPDAP n. 13/2004), gli
operatori devono effettuare le verifiche dei versamenti sulla documentazione agli atti della
Struttura territoriale.
5. Valorizzazione in Posizione assicurativa dei periodi riconosciuti con provvedimenti
onerosi emessi dall’Amministrazione statale c.d. ante subentro per i quali non sia
stato verificato il regolare pagamento dell’onere dovuto
Se a seguito delle verifiche sopra descritte, per le rate a decorrere dal 1° gennaio 2000, non
risulti o non sia stato accertato il regolare pagamento dell’onere dovuto, i periodi oggetto di
riconoscimento non possono essere valorizzati in Posizione assicurativa, salvo che le
Amministrazioni competenti o gli interessati diano prova dell’avvenuto pagamento.
Più precisamente, qualora sia accertata la totale assenza dei pagamenti rateali o risultino
mancanti almeno quattro rate consecutive, i periodi oggetto del provvedimento emesso
dall’Amministrazione statale non possono essere valorizzati in Posizione assicurativa,
analogamente a quanto avviene per i provvedimenti onerosi emessi dall’Istituto.
Si evidenzia che, in caso di pagamento parziale dell’onere di riscatto, sarà riconosciuto in
Posizione assicurativa il periodo corrispondente all’importo effettivamente versato.
Invece, nell’ipotesi di pagamento parziale dell’onere di ricongiunzione, l’intero periodo
riconosciuto con il provvedimento ante subentro non sarà valutato in Posizione assicurativa,
atteso che, per espressa previsione normativa, non sono ammesse ricongiunzioni parziali.
Tuttavia, qualora la mancata applicazione della trattenuta stipendiale da parte delle
competenti Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) o l’interruzione della stessa dipendano da
intervenuti ritardi, difetti di comunicazione o errori imputabili all’Amministrazione statale
obbligata a comunicare tempestivamente alle RTS e alle Strutture territoriali INPS
l’accettazione in forma rateale del provvedimento, l’operatore di Sede valuterà la possibilità di
rimessione in termini del pagamento delle rate scadute.
Nelle singole particolari fattispecie, l’operatore della Struttura territoriale potrà valutare, sulla
base della documentazione agli atti e degli elementi di fatto che dovessero emergere in fase di
inserimento dei periodi riconosciuti con provvedimenti ante subentro, anche la convalida dei
versamenti effettuati in ritardo.
Si precisa che nelle ipotesi in cui le Ragionerie territoriali dello Stato siano impossibilitate a
operare le trattenute per assenza di trattamento stipendiale, l’interessato deve effettuare o
proseguire autonomamente i versamenti tramite modello “F24”, come già previsto nel
messaggio n. 15914/2012, per i provvedimenti di riscatto e ricongiunzione emessi dall’Istituto.
Per la corretta compilazione del modello “F24” da parte dell’iscritto alla CTPS, si rimanda alle
istruzioni contenute nell’allegato tecnico di cui al presente messaggio (Allegato n. 1).
Si richiama l’attenzione sulla necessità di verificare anche la regolarità del pagamento
dell’onere in unica soluzione qualora l’interessato abbia accettato tale modalità.
6. Modalità di recupero delle rate onere di riscatto e ricongiunzione scadute e non
pagate
Attese le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal tardivo e mancato pagamento degli oneri,
l’operatore della Struttura territoriale, previa puntuale verifica di ogni singola posizione che
dovrà essere supportata dalla documentazione probatoria dell’Amministrazione statale o della
Ragioneria territoriale dello Stato circa il mancato adempimento delle parti, può valutare la
possibilità di rimessione in termini dei pagamenti, comunicando all’interessato l’importo
complessivo delle rate scadute e non versate, che dovrà essere pagato, in unica soluzione con
modello “F24”, entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla notifica della richiesta
dell’Istituto.
Con separato modello “F24” l’interessato dovrà versare l’importo degli interessi legali, maturati
sulle rate scadute e non versate, indicando come periodo di riferimento il mese iniziale e finale
dell’intero periodo.
Qualora intervenga la cessazione dal servizio con diritto a pensione dell’interessato, l’operatore
della Struttura territoriale, previo riscontro del pagamento in unica soluzione con modello F24
dell’importo delle rate scadute e dell’importo degli interessi legali, potrà applicare le eventuali
rate residue sul trattamento di quiescenza.
Resta comunque confermato che, qualora il provvedimento di riscatto e ricongiunzione sia
adottato dall’Amministrazione statale all’atto del pensionamento, l’operatore della Struttura
territoriale dovrà applicare la trattenuta sulla prima rata utile di pensione.
Per le pensioni liquidate in regime di totalizzazione o cumulo dei periodi assicurativi, si rimanda
alle istruzioni fornite con i messaggi n. 3190/2018 e n. 4826/2019.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
ALLEGATO N. 1
Indicazioni per la compilazione del modello F24 da parte degli
iscritti alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti
dello Stato (CTPS) per i quali non è possibile operare la
trattenuta sullo stipendio.
Di seguito si specificano le causali contributo onere di riscatto, di
computo/riscatto e di ricongiunzione legge n. 29/1979 e legge n.
45/1990 per la corretta compilazione dei campi del modello F24:
• Sezione: Altri Enti;
• Codice ente: 0003
• Codice sede: sigla automobilistica della provincia
• Causale contributo: P 1/55/56/57/58/67/68
• Periodo di riferimento corrispondente al mese e all’anno a cui si
riferisce il pagamento.
Contributo per riscatto: P1 55 Unica soluzione da iscritto
Contributo per riscatto: P1 67 Rateale da iscritto
Contributo per computo P1 58 computo unica soluzione
Contributo per ricongiunzione legge n. 29/79: P1 56 Unica
soluzione da iscritto
Contributo per ricongiunzione legge n. 29/79: P1 68 Rateale da
iscritto
Contributo per ricongiunzione legge n. 45/90: P1 57 Unica
soluzione da iscritto
Contributo per ricongiunzione legge n. 45/90: P1 68 Rateale da
iscritto
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