Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3922/2022
Rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa maturati nella Gestione ex Inpgi fino al 30 giugno 2022. Gestione delle domande presentate a decorrere dal 1° luglio 2022
Riferimento normativo
Rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa maturati nella Gestione ex Inpgi fino al 30 giugno 2022. Gestione delle domande presentate a decorrere dal 1° luglio 2022
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 31-10-2022
Messaggio n. 3922
OGGETTO: Rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa maturati
nella Gestione ex Inpgi fino al 30 giugno 2022. Gestione delle
domande presentate a decorrere dal 1° luglio 2022
L’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha
disposto il trasferimento all’Inps, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi, della
funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
«Giovanni Amendola» (Inpgi) ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in
regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, con effetto dal 1°
luglio 2022, limitatamente alla Gestione sostitutiva.
Pertanto, fino al mese di competenza di giugno 2022 gli obblighi contributivi restano riferiti alla
Gestione sostitutiva dell’AGO Inpgi.
Per i periodi a decorrere dal 1° luglio 2022 la competenza alla gestione delle posizioni
aziendali è posta in capo alla Struttura dell’Inps territorialmente competente, presso la quale
già esiste o deve essere attribuita una nuova posizione contributiva (cfr. la circolare n.
82/2022 e il messaggio n. 3351/2022).
Con riguardo alla definizione/gestione delle domande di rateazione presentate, a decorrere dal
1° luglio 2022, ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni,
si evidenzia che il “Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase
amministrativa”, approvato con le determinazioni presidenziali n. 229 del 14 dicembre 2012 e
n. 113 del 9 maggio 2013, costituente l’unica fonte regolatrice della materia, trova
applicazione anche alle esposizioni debitorie maturate nei confronti dell’Inpgi fino al 30 giugno
2022.
Pertanto, le istanze di pagamento in forma dilazionata saranno gestite nel rispetto del predetto
Regolamento (secondo le indicazioni illustrate dall’Inps con la circolare n. 108 del 12 luglio
2013), dovranno comprendere tutte le esposizioni debitorie maturate nelle Gestioni
amministrate dall’Inps (ivi inclusa la Gestione Inpgi fino al 30 giugno 2022 - cfr. il paragrafo
4.b della circolare n. 108/2013) e dovranno essere presentate in modalità telematica
attraverso i servizi disponibili sul sito dell’Istituto www.inps.it, allegando il modello “SC18”
laddove il debitore risulti essere titolare di altre posizioni nella stessa e/o in altre Gestioni
diverse da quella per la quale ha inoltrato telematicamente la domanda di rateazione. Si fa
presente che il modello “SC18” è stato appositamente integrato per consentire la compilazione
del “Campo Posizione contributiva INPGI”.
Le istanze presentate con altre modalità o direttamente agli Uffici dell’Inpgi saranno respinte e
il contribuente sarà invitato a utilizzare il predetto servizio Inps che consente l’invio della
domanda in modalità telematica.
Ove sia verificata la mancata soddisfazione della condizione della regolarizzazione in modalità
rateale di tutta l’esposizione debitoria, la Struttura territoriale che ha ricevuto la domanda di
rateazione provvederà alla sua reiezione, motivando la stessa con la mancata regolarizzazione
di tutte le Gestioni.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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