Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Aumento di 1,2 punti percentuali dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Ulteriori chiarimenti inerenti alle istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens
Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Aumento di 1,2 punti percentuali dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Ulteriori chiarimenti inerenti alle istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 07-11-2022
Messaggio n. 4009
OGGETTO: Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Aumento di 1,2
punti percentuali dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i periodi di paga dal 1° luglio
2022 al 31 dicembre 2022. Ulteriori chiarimenti inerenti alle
istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens
Con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022 sono state fornite le indicazioni per la
gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo in oggetto.
In particolare, l’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha stabilito che: “Per i periodi di paga
dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresi la tredicesima o i relativi ratei erogati nei
predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità
della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche”.
Con il presente messaggio si chiarisce che l’integrazione dell’1,2 per cento, relativa ai ratei
della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022
a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.
A tale fine, i datori di lavoro, qualora nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022
abbiano erogato ratei di tredicesima inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022,
potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022,
novembre 2022 e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso “L097”, presente nell’elemento
<CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib> di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>,
e avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a
carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - rateo tredicesima
mensilità”.
A parziale rettifica di quanto indicato nel messaggio n. 3499/2022, si specifica che la
valorizzazione dell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> per il codice “L097” deve essere
effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice “L026”, con l’esposizione dell’importo
della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità.
I datori di lavoro, nell’ipotesi in cui non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi
alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero
del 2 per cento, validando il codice causale in uso “L095”, avente il significato di: “Esonero
quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%”, a partire dai flussi di competenza del
mese di luglio 2022.
Si ricorda che per le mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, l’elemento
<AnnoMeseRif> relativo ai codici sopra indicati, può essere ricorsivo.
I datori di lavoro che hanno provveduto alla corresponsione dell’esonero come da disposizioni
di cui all’articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022, esponendo sul codice “L024”il conguaglio
dell’esonero in esame pari al 2 per cento in alternativa all’0,8 per cento, onde permettere il
corretto ricalcolo delle note di rettifica emesse, dovranno provvedere all’invio di un flusso di
variazione sostituendo il codice “L024” con il codice “L094”.
A seguito di segnalazioni ricevute relative alla possibile erogazione della tredicesima mensilità
su mesi diversi da dicembre, si fa presente che il codice causale “L025”, avente il significato di
“Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge
30 dicembre 2021, n. 234 - tredicesima mensilità”, può essere utilizzato anche sulle mensilità
di ottobre 2022 e novembre 2022.
Per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici alla Gestione pubblica, cessati/sospesi nel periodo da
gennaio 2022 a giugno 2022, ai quali dopo la cessazione, ovvero in costanza della condizione
di sospensione, venga erogata la tredicesima mensilità a partire dal mese di luglio 2022, si
dovrà utilizzare l’elemento V1, Causale 5, sull’ultimo periodo di servizio precedente la
cessazione/sospensione, indicando uno dei Codici Recupero previsti per il periodo suddetto
relativi alla tredicesima mensilità, cioè il Codice Recupero “30” o “31”.
In questi casi sarà consentita l’esposizione dell’importo dello sgravio nella misura del 2 per
cento.
Per i lavoratori in servizio anche dopo il mese di giugno 2022, la misura dello sgravio e la
modalità di denuncia per la tredicesima mensilità sono quelle illustrate nel messaggio n.
3499/2022.
Per i datori di lavoro agricoli si confermano le istruzioni operative indicate nella circolare n.
43/2022 e nel messaggio n. 3499/2022.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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