Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 4009/2022

Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Aumento di 1,2 punti percentuali dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Ulteriori chiarimenti inerenti alle istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens

Pubblicato: 06/11/2022 In vigore dal: 06/11/2022 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di applicazione dell'aumento dell'esonero contributivo dell'1,2% sulla tredicesima mensilità per il periodo luglio-dicembre 2022?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4009/2022 chiarisce come applicare l'incremento dell'1,2% dell'esonero sui contributi previdenziali IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico del lavoratore per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, inclusi i ratei della tredicesima mensilità. La misura si applica a tutti i datori di lavoro che erogano stipendi e tredicesime in questo periodo, con un'importante precisazione: l'integrazione dell'1,2% vale anche sui ratei di tredicesima relativi ai mesi da gennaio a giugno 2022, purché erogati a partire da luglio 2022.

In pratica, i datori di lavoro hanno due opzioni operative: se hanno già erogato i ratei di tredicesima nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, possono esporre il valore residuale nei mesi di ottobre, novembre e dicembre utilizzando il codice causale "L097" nei flussi UniEmens. Se invece non hanno ancora erogato i ratei relativi ai mesi gennaio-settembre 2022, possono fruire direttamente dell'esonero al 2% utilizzando il codice "L095".

Per i lavoratori della pubblica amministrazione cessati o sospesi tra gennaio e giugno 2022, cui viene erogata la tredicesima da luglio 2022 in poi, si deve utilizzare l'elemento V1 con Causale 5 sull'ultimo periodo di servizio, indicando i Codici Recupero "30" o "31", con possibilità di esporre lo sgravio al 2%. È importante ricordare che l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche rimane invariata, nonostante l'eccezionalità della misura.

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Riferimento normativo

Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Aumento di 1,2 punti percentuali dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Ulteriori chiarimenti inerenti alle istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 07-11-2022 Messaggio n. 4009 OGGETTO: Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Aumento di 1,2 punti percentuali dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Ulteriori chiarimenti inerenti alle istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens Con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022 sono state fornite le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo in oggetto. In particolare, l’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha stabilito che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresi la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”. Con il presente messaggio si chiarisce che l’integrazione dell’1,2 per cento, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022. A tale fine, i datori di lavoro, qualora nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 abbiano erogato ratei di tredicesima inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso “L097”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib> di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>, e avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - rateo tredicesima mensilità”. A parziale rettifica di quanto indicato nel messaggio n. 3499/2022, si specifica che la valorizzazione dell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> per il codice “L097” deve essere effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice “L026”, con l’esposizione dell’importo della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità. I datori di lavoro, nell’ipotesi in cui non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2 per cento, validando il codice causale in uso “L095”, avente il significato di: “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022. Si ricorda che per le mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, l’elemento <AnnoMeseRif> relativo ai codici sopra indicati, può essere ricorsivo. I datori di lavoro che hanno provveduto alla corresponsione dell’esonero come da disposizioni di cui all’articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022, esponendo sul codice “L024”il conguaglio dell’esonero in esame pari al 2 per cento in alternativa all’0,8 per cento, onde permettere il corretto ricalcolo delle note di rettifica emesse, dovranno provvedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo il codice “L024” con il codice “L094”. A seguito di segnalazioni ricevute relative alla possibile erogazione della tredicesima mensilità su mesi diversi da dicembre, si fa presente che il codice causale “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - tredicesima mensilità”, può essere utilizzato anche sulle mensilità di ottobre 2022 e novembre 2022. Per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici alla Gestione pubblica, cessati/sospesi nel periodo da gennaio 2022 a giugno 2022, ai quali dopo la cessazione, ovvero in costanza della condizione di sospensione, venga erogata la tredicesima mensilità a partire dal mese di luglio 2022, si dovrà utilizzare l’elemento V1, Causale 5, sull’ultimo periodo di servizio precedente la cessazione/sospensione, indicando uno dei Codici Recupero previsti per il periodo suddetto relativi alla tredicesima mensilità, cioè il Codice Recupero “30” o “31”. In questi casi sarà consentita l’esposizione dell’importo dello sgravio nella misura del 2 per cento. Per i lavoratori in servizio anche dopo il mese di giugno 2022, la misura dello sgravio e la modalità di denuncia per la tredicesima mensilità sono quelle illustrate nel messaggio n. 3499/2022. Per i datori di lavoro agricoli si confermano le istruzioni operative indicate nella circolare n. 43/2022 e nel messaggio n. 3499/2022. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il Messaggio INPS 4009/2022 riguarda l'esonero contributivo IVS, i contributi previdenziali a carico del lavoratore e la tredicesima mensilità secondo l'articolo 20 del decreto-legge 115/2022. I datori di lavoro devono compilare correttamente i flussi UniEmens utilizzando i codici causali L097, L095 e L025, con particolare attenzione alla valorizzazione dell'elemento IdentMotivoUtilizzoCausale e all'AnnoMeseRif per garantire il corretto riconoscimento dello sgravio e il calcolo delle prestazioni pensionistiche.

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