Sportello telematico per la presentazione della domanda online di permessi ai sensi della legge n. 104/1992. Rilascio nuova funzionalità “Rinuncia ai benefici”
Quali sono le modalità e i limiti per presentare una rinuncia ai benefici previsti dalla legge 104/1992 attraverso lo sportello telematico INPS?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4040/2022 introduce una nuova funzionalità denominata "Rinuncia ai benefici" che consente ai lavoratori di comunicare all'INPS la volontà di rinunciare, totalmente o parzialmente, ai permessi richiesti in una domanda precedentemente presentata. Questa funzione si applica ai permessi mensili per assistere familiari disabili, ai permessi per il lavoratore stesso e al prolungamento del congedo parentale con relativi riposi orari, tutti disciplinati dalla legge 104/1992 e dal D.lgs 151/2001.
La rinuncia può essere comunicata esclusivamente per le domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della comunicazione di variazione: il periodo richiesto nella domanda originaria deve coprire, almeno in parte, il mese in cui si presenta la rinuncia, e la data di rinuncia deve ricadere nello stesso mese della presentazione. Se il periodo è già completamente trascorso o non ancora iniziato, non è possibile utilizzare questa funzionalità.
Per presentare la rinuncia, il lavoratore deve accedere al portale INPS, selezionare il servizio "Disabilità > Permessi Legge 104/1992" e scegliere "Comunicazione di variazione". Deve quindi indicare la data di rinuncia e dichiarare se ha già fruito dei benefici nel mese corrente. La comunicazione viene protocollata e può essere consultata o annullata entro due giorni dalla presentazione.
Questo strumento rappresenta un'importante semplificazione amministrativa per i lavoratori che necessitano di modificare le loro richieste di permessi, garantendo flessibilità nella gestione dei benefici previsti dalla normativa sulla disabilità.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Sportello telematico per la presentazione della domanda online di permessi ai sensi della legge n. 104/1992. Rilascio nuova funzionalità “Rinuncia ai benefici”
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 09-11-2022
Messaggio n. 4040
OGGETTO: Sportello telematico per la presentazione della domanda online di
permessi ai sensi della legge n. 104/1992. Rilascio nuova
funzionalità “Rinuncia ai benefici”
1. Premessa
Lo sportello telematico per l’acquisizione delle istanze per la fruizione dei permessi di cui
all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è stato integrato con una nuova funzionalità
per consentire la variazione di alcune condizioni dichiarate in una domanda presentata in
precedenza.
In particolare, è stata realizzata una nuova funzionalità denominata “Rinuncia ai benefici”
per consentire agli utenti di comunicare all’Istituto, attraverso il suddetto sportello telematico,
la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria.
2. Nuova funzionalità “Rinuncia ai benefici” dello sportello delle domande online di
permessi di cui alla legge n. 104/1992
La nuova funzionalità denominata “Rinuncia ai benefici” è raggiungibile sul portale dell’Istituto
www.inps.it, accedendo al servizio “Prestazioni a sostegno del reddito – Domande”,
selezionando tra i servizi “Disabilità” > “Permessi Legge 104/1992”, la voce di menu
“Comunicazione di variazione”.
Tale funzione consente al lavoratore di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto nella
domanda originaria.
La rinuncia può riguardare le seguenti categorie di domande:
- giorni di permesso mensile (art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992) per assistere un
familiare disabile;
- giorni di permesso mensile e ore di permessi giornalieri ad essi alternativi (art. 33, comma 6,
della legge n. 104/1992) richiesti dal lavoratore per sé
stesso;
- prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) e riposi orari
a essi alternativi (art. 33, comma 2, della legge n.
104/1992 e art. 42, comma 1, D.lgs n. 151/2001).
La comunicazione di variazione può essere effettuata solo con riferimento alle domande in
corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. Ciò vuol dire che il periodo richiesto
nella domanda originaria deve ricoprire, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la
comunicazione di variazione. La data di rinuncia ai benefici, pertanto, deve ricadere nel mese
di presentazione della comunicazione della variazione stessa.
Se all’atto della comunicazione il periodo richiesto nella domanda da variare è interamente
trascorso oppure non è ancora iniziato, non è possibile comunicare la rinuncia ai benefici
tramite la nuova funzionalità.
ESEMPIO
L’utente ha presentato diverse domande con la seguente tempistica:
1) data inizio 20 ottobre 2022 – data fine 31 dicembre 2022;
2) data inizio 1° gennaio 2023 – data fine 10 febbraio 2023;
3) data inizio 10 marzo 2023 – data fine 1° giugno 2023.
Nel mese di novembre 2022, intende comunicare la rinuncia.
In questo caso, la comunicazione di variazione potrà essere presentata solo in relazione alla
prima domanda, il cui periodo richiesto comprende anche novembre 2022. Deve essere
indicata come data di rinuncia, una data ricadente nel mese in cui si presenta la comunicazione
di variazione (nel caso in esempio, novembre 2022).
Pertanto, dopo aver selezionato la tipologia di comunicazione di variazione “Rinuncia ai
benefici”, verrà proposto l’elenco delle sole domande per le quali è possibile effettuare la
comunicazione di rinuncia.
Individuata la domanda per la quale si vuole effettuare la rinuncia, è necessario indicare le
seguenti informazioni:
• la data di rinuncia ai benefici;
• la dichiarazione di avere fruito o meno, per il mese in corso, dei benefici richiesti nella
domanda originaria.
Al termine dell’inserimento delle informazioni richieste, la procedura mostrerà la pagina
“Riepilogo dati” contenente i dati significativi della comunicazione di variazione.
All’atto della conferma, la comunicazione verrà protocollata e sarà possibile consultarne il
riepilogo e la ricevuta.
Le comunicazioni di variazione possono essere consultate accedendo alla voce di menu
“Consultazione domande” e annullate accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”.
Le comunicazioni di variazione possono essere annullate entro due giorni dalla data di
presentazione.
Le funzioni di “Consultazione” e di “Annullamento” visualizzeranno le richieste di rinuncia ai
benefici come richieste del tipo “Rinuncia ai benefici”.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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La rinuncia ai benefici della legge 104/1992 riguarda i permessi mensili e i riposi orari disciplinati dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, ed è gestita attraverso lo sportello telematico INPS per le comunicazioni di variazione. I professionisti del settore HR e i consulenti del lavoro devono considerare i vincoli temporali sulla presentazione della rinuncia, che deve coincidere con il mese di fruizione effettiva dei benefici, e le modalità di annullamento entro due giorni dalla protocollazione.
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