Chi ha diritto all'indennità una tantum di 200 euro prevista dall'articolo 32 del decreto-legge 50/2022 e come viene riconosciuta?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 32, comma 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 prevede un'indennità una tantum di 200 euro destinata ai soggetti che nel giugno 2022 percepivano le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Inizialmente la norma non menzionava esplicitamente i titolari di mobilità in deroga, ma l'INPS, su parere del Ministero del Lavoro, ha esteso il beneficio anche a questi ultimi per analogia, considerando l'identità di finalità delle prestazioni nel sostegno al reddito. La mobilità in deroga è una prestazione riconosciuta ai lavoratori in aree di crisi industriale complessa ed è disciplinata dall'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. L'indennità viene riconosciuta d'ufficio, senza necessità di domanda da parte dell'interessato, a tutti coloro che risultavano beneficiari di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga o indennità pari alla mobilità nel mese di giugno 2022, con pagamento effettuato nel dicembre 2022.
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Riferimento normativo
Ambito di applicazione dell'articolo 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Mobilità in deroga
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 23-11-2022
Messaggio n. 4231
OGGETTO: Ambito di applicazione dell'articolo 32 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50. Mobilità in deroga
L’articolo 32, comma 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prevede il riconoscimento di una indennità una
tantum dell’importo di 200 euro a favore dei soggetti che, nel mese di giugno 2022, siano
titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, di cui agli articoli 1 e 15 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
La normativa in esame, tuttavia, non include esplicitamente tra i beneficiari i titolari dei
trattamenti di mobilità in deroga o indennità di importo pari alla mobilità, prestazioni analoghe
a quelle citate sopra (NASpI/DIS-COLL).
Si ricorda che la mobilità in deroga, a oggi, è disciplinata dall'articolo 53-ter del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per le
finalità di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi
dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché da norme particolari che hanno le stesse finalità, per
aree non incluse inizialmente nelle previsioni del predetto decreto-legge n. 50/2017.
A seguito del parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le disposizioni di cui al
citato articolo 32, comma 9, possono essere interpretate in maniera estensiva, includendo, per
analogia, anche i percettori, nel mese di giugno 2022, di trattamenti di mobilità in deroga o di
indennità di importo pari alla mobilità.
Pertanto, con il presente messaggio si comunica che l’indennità una tantum in argomento è
riconosciuta anche in favore dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga e di indennità di
importo pari alla mobilità, considerata l’identità di ratio delle prestazioni e le esigenze di
sostegno al reddito sottese alla normativa in commento.
Ai beneficiari, nel mese di giugno 2022, dei trattamenti di mobilità in deroga o di indennità
pari alla mobilità verrà conseguentemente riconosciuta d’ufficio, senza necessità di una
domanda da parte dell’interessato, l’indennità una tantum di cui all’articolo 32, comma 9, del
decreto-legge n. 50/2022, e i pagamenti avverranno nel mese di dicembre 2022.
Relativamente al riconoscimento dell’indennità una tantum di importo pari a 150 euro, di cui
all’articolo 19, comma 9, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, in favore dei lavoratori
in commento, si rinvia alla circolare n. 127/2022.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Il Messaggio INPS 4231/2022 chiarisce l'ambito applicativo dell'indennità una tantum per i percettori di NASpI, DIS-COLL e mobilità in deroga, prestazioni di sostegno al reddito per disoccupati e lavoratori in crisi industriale. La norma si applica per analogia anche ai titolari di indennità di importo pari alla mobilità, con riconoscimento automatico e pagamento nel dicembre 2022, secondo le finalità di tutela del reddito previste dal decreto-legge 50/2022.
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