Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4231/2022

Ambito di applicazione dell'articolo 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Mobilità in deroga

Pubblicato: 22/11/2022 In vigore dal: 22/11/2022 Documento ufficiale

Chi ha diritto all'indennità una tantum di 200 euro prevista dall'articolo 32 del decreto-legge 50/2022 e come viene riconosciuta?

Spiegato da FiscoAI
L'articolo 32, comma 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 prevede un'indennità una tantum di 200 euro destinata ai soggetti che nel giugno 2022 percepivano le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Inizialmente la norma non menzionava esplicitamente i titolari di mobilità in deroga, ma l'INPS, su parere del Ministero del Lavoro, ha esteso il beneficio anche a questi ultimi per analogia, considerando l'identità di finalità delle prestazioni nel sostegno al reddito. La mobilità in deroga è una prestazione riconosciuta ai lavoratori in aree di crisi industriale complessa ed è disciplinata dall'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. L'indennità viene riconosciuta d'ufficio, senza necessità di domanda da parte dell'interessato, a tutti coloro che risultavano beneficiari di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga o indennità pari alla mobilità nel mese di giugno 2022, con pagamento effettuato nel dicembre 2022.

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Riferimento normativo

Ambito di applicazione dell'articolo 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Mobilità in deroga

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 23-11-2022 Messaggio n. 4231 OGGETTO: Ambito di applicazione dell'articolo 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Mobilità in deroga L’articolo 32, comma 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum dell’importo di 200 euro a favore dei soggetti che, nel mese di giugno 2022, siano titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La normativa in esame, tuttavia, non include esplicitamente tra i beneficiari i titolari dei trattamenti di mobilità in deroga o indennità di importo pari alla mobilità, prestazioni analoghe a quelle citate sopra (NASpI/DIS-COLL). Si ricorda che la mobilità in deroga, a oggi, è disciplinata dall'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per le finalità di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché da norme particolari che hanno le stesse finalità, per aree non incluse inizialmente nelle previsioni del predetto decreto-legge n. 50/2017. A seguito del parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le disposizioni di cui al citato articolo 32, comma 9, possono essere interpretate in maniera estensiva, includendo, per analogia, anche i percettori, nel mese di giugno 2022, di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità. Pertanto, con il presente messaggio si comunica che l’indennità una tantum in argomento è riconosciuta anche in favore dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga e di indennità di importo pari alla mobilità, considerata l’identità di ratio delle prestazioni e le esigenze di sostegno al reddito sottese alla normativa in commento. Ai beneficiari, nel mese di giugno 2022, dei trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità verrà conseguentemente riconosciuta d’ufficio, senza necessità di una domanda da parte dell’interessato, l’indennità una tantum di cui all’articolo 32, comma 9, del decreto-legge n. 50/2022, e i pagamenti avverranno nel mese di dicembre 2022. Relativamente al riconoscimento dell’indennità una tantum di importo pari a 150 euro, di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, in favore dei lavoratori in commento, si rinvia alla circolare n. 127/2022. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il Messaggio INPS 4231/2022 chiarisce l'ambito applicativo dell'indennità una tantum per i percettori di NASpI, DIS-COLL e mobilità in deroga, prestazioni di sostegno al reddito per disoccupati e lavoratori in crisi industriale. La norma si applica per analogia anche ai titolari di indennità di importo pari alla mobilità, con riconoscimento automatico e pagamento nel dicembre 2022, secondo le finalità di tutela del reddito previste dal decreto-legge 50/2022.

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