Integrazione al messaggio n. 4167 del 17 novembre 2022. Modalità di compilazione del flusso UniEmens e istruzioni contabili in riferimento all’assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi di solidarietà e del FIS (art. 1, comma 212, della legge n. 234/2021). Istruzioni contabili
Integrazione al messaggio n. 4167 del 17 novembre 2022. Modalità di compilazione del flusso UniEmens e istruzioni contabili in riferimento all’assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi di solidarietà e del FIS (art. 1, comma 212, della legge n. 234/2021). Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 23-02-2023
Messaggio n. 795
OGGETTO: Integrazione al messaggio n. 4167 del 17 novembre 2022. Modalità
di compilazione del flusso UniEmens e istruzioni contabili in
riferimento all’assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni
dei Fondi di solidarietà e del FIS (art. 1, comma 212, della legge n.
234/2021). Istruzioni contabili
1. Premessa
Con il messaggio n. 4167 del 17 novembre 2022 e con le precedenti circolari n. 29 del 21
febbraio 2022 e n. 37 del 7 marzo 2022[1] sono state fornite indicazioni operative in merito
alle modalità di esposizione del conguaglio degli assegni per il nucleo familiare (ANF) erogati ai
lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà di
cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, e dal Fondo di integrazione
salariale (FIS), a carico delle gestioni dei Fondi stessi, secondo quanto previsto dall’articolo 39
del medesimo decreto legislativo, così come modificato dall’articolo 1, comma 212, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si precisa che il codice causale già in uso
“L023” assume il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021 -
Assegno di integrazione salariale” e deve essere utilizzato dai datori di lavoro interessati dal
conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai lavoratori beneficiari dell’assegno di
integrazione salariale corrisposto dai Fondi di cui agli articoli 26, 29 e 40 del D.lgs n.
148/2015. Si ricorda che, dal 1° marzo 2022, la predetta tutela ANF è riconosciuta in relazione
ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel D.lgs 29 dicembre
2021, n. 230, in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico.
2. Istruzioni operative
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio degli ANF
spettanti ai lavoratori per il periodo in cui gli stessi siano destinatari delle prestazioni di
assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà, decorrenti dal 1° gennaio 2022, i
datori di lavoro interessati devono compilare l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le
seguenti modalità:
- nell’elemento <CodiceCausale> indicare il codice causale di nuova istituzione “L123”,
avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021- Assegno di
integrazione salariale per contratto di solidarietà”.
Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per il
conguaglio degli ANF arretrati (ossia corrisposti ai lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2022
fino al mese precedente a quello corrente);
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> inserire il codice identificativo (ticket), ottenuto
dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro
della domanda al Fondo;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo conguagliato, relativo al mese di
riferimento della prestazione.
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà recuperare la prestazione anticipata,
tramite flusso regolarizzativo sull’ultimo mese di attività.
3. Istruzioni contabili
Per le rilevazioni contabili degli assegni al nucleo familiare corrisposti sulle prestazioni relative
agli assegni di integrazione salariale per contratto di solidarietà dichiarati con il nuovo codice
conguaglio “L123”, si deve fare riferimento ai conti di onere corrispondenti, già istituiti con le
circolari n. 29/2022 e n. 37/2022, da ultimo variati nella denominazione con il messaggio n.
4167/2022.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Le circolari n. 29/2022 e n. 37/2022 forniscono specifiche istruzioni in materia relative,
rispettivamente, al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e il Fondo di
solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi
ambientali.
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