Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1 della Commissione del 21 dicembre 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Salers» (DOP)
Quali sono le modifiche approvate al disciplinare del formaggio Salers DOP e come si applica questo regolamento?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1 della Commissione europea approva una modifica non minore al disciplinare del formaggio "Salers" (Denominazione di Origine Protetta). Il disciplinare è il documento che stabilisce le regole di produzione, le caratteristiche e i requisiti che un prodotto deve rispettare per ottenere e mantenere la protezione DOP. Questo regolamento riguarda i produttori di formaggio Salers in Francia e tutti gli operatori della filiera che commercializzano il prodotto nell'Unione europea. La modifica è stata sottoposta a consultazione pubblica e, poiché non sono pervenute opposizioni entro i termini previsti, la Commissione ha proceduto all'approvazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per le aziende produttrici, ciò significa che devono adeguarsi alle nuove specifiche tecniche contenute nel disciplinare modificato per continuare a utilizzare la denominazione protetta.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1 della Commissione del 21 dicembre 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Salers» (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1 of 21 December 2022 approving non-minor amendments to the product specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Salers’ (PDO))
Testo normativo
3.1.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 1/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2022
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Salers» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Salers», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione
(
2
)
, modificato dal regolamento (CE) n. 828/2003 della Commissione
(
3
)
.
(2)
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
4
)
, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
relativa al nome «Salers» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (
GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 828/2003 della Commissione, del 14 maggio 2003, che modifica taluni elementi dei disciplinari di sedici denominazioni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (Danablu, Monti Iblei, Lesbos, Beaufort, Salers, Reblochon o Reblochon de Savoie, Laguiole, Mont d’Or o Vacherin du Haut-Doubs, Comté, Roquefort, Epoisses de Bourgogne, Brocciu corse o Brocciu, Sainte-Maure de Touraine, Ossau-Iraty, Dinde de Bresse, Huile essentielle de lavande de Haute-Provence) (
GU L 120 del 15.5.2003, pag. 3
).
(
4
)
GU C 349 del 12.9.2022, pag. 11
.
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Il Regolamento (UE) 2023/1 si applica alle denominazioni di origine protette (DOP) e alle indicazioni geografiche protette (IGP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, disciplinando i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Gli operatori del settore agroalimentare, in particolare i produttori di formaggi DOP, devono conformarsi ai disciplinari modificati per mantenere la registrazione e la commercializzazione dei prodotti protetti nel mercato unico europeo.
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