Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0002/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2 della Commissione del 21 dicembre 2022 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 21/12/2022 In vigore dal: 21/12/2022 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2 e perché abroga il precedente regolamento 761/2014?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2 della Commissione europea, entrato in vigore il 20 gennaio 2023, abroga il precedente Regolamento (UE) n. 761/2014 in materia di classificazione doganale di determinate merci nella nomenclatura combinata. In particolare, riguarda la corretta classificazione tariffaria di preparazioni tensioattive in gel utilizzate per la pulizia sia della pelle che dei capelli, condizionate per la vendita al minuto. Il regolamento precedente aveva classificato tali prodotti nel codice 3401 30 00 (preparazioni per la pulizia della pelle), ma questa classificazione risultava non conforme ai pareri internazionali del Comitato del Sistema Armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane. La nuova normativa allinea la classificazione europea agli standard internazionali, riclassificando questi prodotti nel codice 3305 10 00 (shampoo e preparazioni per la pulizia dei capelli), in conformità alla nota 1 c) del capitolo 34 della nomenclatura combinata, che esclude dal capitolo 34 gli shampoo contenenti agenti di superficie organici. Questa modifica garantisce uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione del sistema armonizzato a livello internazionale e riguarda direttamente gli operatori del settore cosmetico e le autorità doganali degli Stati membri.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2 della Commissione del 21 dicembre 2022 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2 of 21 December 2022 repealing Implementing Regulation (EU) No 761/2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

3.1.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 1/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2022 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2014 della Commissione ( 2 ) , una preparazione tensioattiva in gel per la pulizia della pelle e dei capelli, contenente in proporzioni simili componenti specifici per la pulizia della pelle e dei capelli, condizionata per la vendita al minuto in una bottiglia di plastica da 300 ml, è stata classificata nel codice 3401 30 00 della nomenclatura combinata (NC) allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 3 ) come «preparazione per la pulizia della pelle, condizionata per la vendita al minuto». Il prodotto è una preparazione per la pulizia sia dei capelli, ai sensi della voce 3305, sia della pelle, ai sensi della voce 3401. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, non è stato possibile stabilire quale componente conferisca al prodotto il suo carattere essenziale. Di conseguenza, in applicazione della regola generale 3 c) per l'interpretazione della NC, il prodotto deve essere classificato nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima, ossia nella voce 3401. (2) Nel corso della sua 69 a sessione, svoltasi nel settembre 2022, il comitato del sistema armonizzato (CSA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) ha approvato il parere di classificazione 3305.10/5 che classifica uno shampoo in gel per la pulizia dei capelli e della pelle contenente acqua, agenti organici di superficie, glicerina, estratti di piante, solfato di magnesio, gluconato di zinco, butilenglicole, cloruro di sodio, acido citrico, alcool, fragranze, sostanze aromatiche ed eccipienti, condizionato per la vendita al minuto in una bottiglia di plastica da 250 ml. Esso è stato classificato nella voce 3305 del SA come nota 1 c) del capitolo 34 del SA, che esclude «gli shampoo, i dentifrici, le creme e le schiume da barba e le preparazioni per il bagno, contenenti sapone o agenti di superficie organici» da detto capitolo, indicando che la classificazione nelle voci 3305, 3306 o 3307 era considerata applicabile ai fini della classificazione del prodotto. Di conseguenza il prodotto è stato classificato nella sottovoce 3305 10 del SA, che corrisponde al codice 3305 10 00 della NC, in applicazione delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione del SA, nonché della nota 1 c) del capitolo 34 del SA. (3) Date le caratteristiche del prodotto, identiche o molto simili a quelle della preparazione descritta nel regolamento (UE) n. 761/2014, la classificazione tariffaria della preparazione figurante nell'allegato di detto regolamento non è conforme al parere di classificazione 3305.10/5. (4) In virtù della decisione 87/369/CEE del Consiglio ( 4 ) , l'Unione è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. I pareri di classificazione emessi dal CSA costituiscono strumenti di orientamento per le misure tariffarie dell'Unione. (5) Con l'intento di garantire uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione del sistema armonizzato a livello internazionale e considerando che il parere di classificazione 3305.10/5 è conforme alla formulazione della nota 1 c) del capitolo 34 della nomenclatura combinata e della sottovoce 3305 10 del SA, è necessario abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2014. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2014 è abrogato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2022 Per la Commissione Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2014 della Commissione, del 10 luglio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata ( GU L 207 del 15.7.2014, pag. 13 ). ( 3 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ( 4 ) Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento ( GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1 ).

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Il Regolamento (UE) 2023/2 è rilevante per la classificazione tariffaria nella nomenclatura combinata, il codice doganale dell'Unione e la corretta determinazione dei dazi doganali su prodotti cosmetici. Importatori, esportatori e consulenti doganali devono conoscere questa normativa per applicare correttamente i codici NC, evitare contestazioni doganali e gestire le dichiarazioni di importazione/esportazione di preparazioni tensioattive e shampoo secondo gli standard del Sistema Armonizzato internazionale.

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