Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0131/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/131 della Commissione del 18 gennaio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e dispone la sorveglianza delle importazioni di accessori fusi per tubi originari della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 18/01/2023 In vigore dal: 18/01/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/131 della Commissione del 18 gennaio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e dispone la sorveglianza delle importazioni di accessori fusi per tubi originari della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/131 of 18 January 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1259 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of threaded tube or pipe cast fittings, of malleable cast iron and spheroidal graphite cast iron, originating in the People’s Republic of China and Thailand, and subjecting imports of tube or pipe cast fittings originating in the People’s Republic of China to surveillance

Testo normativo

19.1.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 17/84 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/131 DELLA COMMISSIONE del 18 gennaio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e dispone la sorveglianza delle importazioni di accessori fusi per tubi originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, in particolare l’articolo 56, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 della Commissione ( 3 ) è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Thailandia («il prodotto in esame»). (2) Le seguenti materie prime principali sono utilizzate per la produzione del prodotto in esame: rottami metallici, coke/elettricità/gas, sabbia (modellatura) e zinco (galvanizzazione). La prima fase del processo di fabbricazione consiste nella fusione di rottami metallici. Seguono la modellatura e la fusione delle varie forme che sono poi separate in singoli pezzi. I prodotti sono poi sottoposti a lunghi processi di ricottura per divenire malleabili e permetterne l’uso in applicazioni che richiedono ad esempio resistenza a vibrazioni o urti e a rapide variazioni di temperatura. Successivamente, gli accessori possono essere galvanizzati. A seguire si effettuano le fasi finali di fabbricazione, comprese la filettatura e altre lavorazioni. (3) A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259, il produttore esportatore cinese Jinan Meide Casting Co., Ltd («Jinan Meide»), codice addizionale TARIC ( 4 ) B336, è soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259. (4) Nel corso del 2021 e del 2022 l’industria dell’Unione che produce il prodotto simile ha presentato informazioni alla Commissione riguardanti l’acquisizione di Odlewnia Zawiercie SA, un fabbricante del prodotto simile ubicato in Polonia, da parte di Meide Group Co., Ltd. («Meide Group»), una società stabilita nella RPC. (5) In base alle informazioni pubbliche disponibili, l’operazione è stata approvata dalle autorità nazionali competenti ( 5 ) ed è stata quindi completata ( 6 ) . (6) Meide Group opera, tra l’altro, nella produzione e nella vendita del prodotto in esame. Inoltre Meide Group è impegnata nell’importazione e nell’esportazione dei suoi prodotti e di quelli di terzi ( 7 ) . Il prodotto in esame esportato nell’Unione da Meide Group dalla RPC è soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259. (7) Meide Group e Jinan Meide sono società collegate. (8) Per le motivazioni indicate di seguito la Commissione ha pertanto ritenuto che il completamento dell’operazione giustificasse una modifica dei pertinenti codici TARIC al fine di migliorare la sorveglianza delle importazioni. (9) Il prodotto in esame è attualmente classificato con il codice della nomenclatura combinata («NC») ex 7307 19 10 (codici TARIC 7307191010 e 7307191020). (10) Oltre ai codici TARIC soggetti alle misure, il codice TARIC residuo 7307191090 comprende una serie di prodotti, tra cui i due prodotti espressamente esclusi dalla definizione del prodotto in esame (ossia i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e le cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio) e anche gli accessori fusi per tubi non filettati. (11) La filettatura è solo l’ultima fase di fabbricazione del prodotto in esame. Gli accessori fusi per tubi non filettati e semilavorati potrebbero pertanto essere importati nell’Unione con il codice TARIC residuo, al quale non si applicano misure antidumping, ed essere sottoposti al processo di filettatura all’interno dell’Unione. (12) La Commissione ha ritenuto che i dati ricavabili dall’attuale struttura dei codici TARIC non fossero sufficientemente adeguati per sorvegliare i flussi di importazioni di accessori fusi per tubi non filettati provenienti dalla RPC, in quanto attualmente si confondono con i numerosi prodotti che rientrano nel codice TARIC residuo 7307191090. (13) La struttura dei codici TARIC di cui al codice NC ex 7307 19 10 dovrebbe pertanto essere modificata per contemplare i prodotti filettati (codici TARIC 7307191003, 7307191005, 7307191010, 7307191013, 7307191020, 7307191030) o non filettati (codici TARIC 7307191035, 7307191040, 7307191045). Inoltre, per i prodotti filettati e non filettati, si dovrebbe specificare se sono costituiti da ghisa malleabile (codici TARIC 7307191010 e 7307191035 rispettivamente), ghisa a grafite sferoidale (codici TARIC 7307191020 e 7307191040 rispettivamente) o altri materiali (codici TARIC 7307191030 e 7307191045 rispettivamente). Infine, all’interno degli accessori per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, si dovrebbero creare nuovi codici TARIC specifici per i prodotti espressamente esclusi dalla definizione del prodotto in esame, vale a dire i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 di ghisa malleabile (codice TARIC 7307191003), le cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio (codice TARIC 7307191005) e i componenti di raccordi a compressione dotati di filo metrico ISO DIN 13 di ghisa a grafite sferoidale (codice TARIC 7307191013). (14) I codici TARIC cui si applicano le misure — codici TARIC 7307191010 e 7307191020 — rimangono invariati e si dovrebbe modificare solo la descrizione in «altri» per garantire la coerenza con la nuova struttura TARIC. (15) Questa nuova struttura TARIC consentirà alla Commissione di sorvegliare in modo appropriato l’andamento delle importazioni di accessori fusi per tubi dalla RPC, in particolare i flussi di importazioni di accessori fusi per tubi non filettati dalla RPC, che non sono soggetti a misure antidumping, rispetto alle importazioni del prodotto in esame oggetto di misure antidumping. Al fine di garantire la disponibilità dei dati le importazioni di accessori fusi per tubi dalla RPC saranno soggette a sorveglianza. (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 e del comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 sono aggiunti i seguenti paragrafi: «6.   Per i prodotti indicati sono creati i seguenti nuovi codici e descrizioni TARIC: - - - - filettati - - - - - di ghisa malleabile 7307191003 - - - - - - componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 7307191005 - - - - - - cassette di giunzione circolari senza coperchio - - - - - di ghisa a grafite sferoidale 7307191013 - - - - - - componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 7307191030 - - - - - altri - - - - non filettati 7307191035 - - - - - di ghisa malleabile 7307191040 - - - - - di ghisa a grafite sferoidale 7307191045 - - - - - altri 7.   Ai codici TARIC indicati sono attribuite le seguenti nuove descrizioni: 7307191010 - - - - - - altri 7307191020 - - - - - - altri». Articolo 2 Le importazioni nell’ambito dei codici TARIC di cui all’articolo 1, o di eventuali futuri codici corrispondenti, originarie della Repubblica popolare cinese sono soggette a sorveglianza al fine di consentire alla Commissione di seguire l’andamento statistico delle importazioni di accessori fusi per tubi, conformemente all’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 della Commissione, del 24 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 197 del 25.7.2019, pag. 2 ). ( 4 ) Tariffa integrata dell’Unione europea. ( 5 ) Cfr. https://uokik.gov.pl/news.php?news_id=17989 e la decisione DKK-83/2022 del 16 marzo 2022, disponibile all’indirizzo: https://uokik.gov.pl/koncentracje.php?news_id=17397 ( 6 ) Cfr. la banca dati Orbis M&A e https://globallegalchronicle.com/meide-groups-acquisition-of-odlewnia-zawiercie/ ( 7 ) Cfr. la decisione DKK-83/2022, cit.

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