Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0132/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/132 della Commissione del 18 gennaio 2023 concernente misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia a seguito della riapertura dell’inchiesta al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 9 novembre 2022 nella causa T-246/19 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67

Pubblicato: 18/01/2023 In vigore dal: 18/01/2023 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto del Regolamento UE 2023/132 e perché è stato necessario riaprire l'inchiesta sulle importazioni di riso cambogiano?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2023/132 riguarda le misure di salvaguardia sulle importazioni di riso Indica originario della Cambogia. Il regolamento precedente (UE 2019/67) aveva introdotto dazi sulla tariffa doganale comune per proteggere i produttori europei, ma il Tribunale dell'UE lo ha annullato nel novembre 2022 rilevando errori procedurali significativi. La Commissione europea ha quindi deciso di riaprire l'inchiesta per correggere gli errori identificati dal Tribunale, in particolare la definizione errata dei produttori dell'Unione da tutelare e la mancata divulgazione di dati essenziali alle parti interessate. Il nuovo regolamento non reintroduce immediatamente i dazi, ma ordina alle autorità doganali nazionali di sospendere qualsiasi rimborso dei dazi riscossi durante il periodo 2019-2022, in attesa della conclusione della nuova inchiesta. Questo significa che gli importatori che hanno pagato dazi durante quel periodo non potranno ottenere rimborsi fino a quando la Commissione non pubblicherà i risultati definitivi della riapertura dell'inchiesta.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/132 della Commissione del 18 gennaio 2023 concernente misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia a seguito della riapertura dell’inchiesta al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 9 novembre 2022 nella causa T-246/19 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/132 of 18 January 2023 on safeguard measures with regards to imports of Indica rice originating in Cambodia following the re-opening of the investigation in order to implement the judgment of the General Court of 9 November 2022 in Case T-246/19, with regard to Implementing Regulation (EU) 2019/67

Testo normativo

19.1.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 17/88 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/132 DELLA COMMISSIONE del 18 gennaio 2023 concernente misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia a seguito della riapertura dell’inchiesta al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 9 novembre 2022 nella causa T-246/19 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto l’articolo 310, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visti gli articoli 22 e 26 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ( 1 ) , considerando quanto segue: 1. Procedura (1) Il 17 gennaio 2019 la Commissione europea («Commissione») ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione ( 2 ) che istituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania classificato con i codici NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98, mediante il quale ha ripristinato i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di tale riso per un periodo di tre anni e ha introdotto una riduzione progressiva dell’aliquota del dazio applicabile alle importazioni di riso dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania («regolamento controverso»). (2) Il Regno di Cambogia e la Cambodia Rice Federation hanno impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale («Tribunale»). (3) Con sentenza del 9 novembre 2022 nella causa T-246/19, Regno di Cambogia e Cambodia Rice Federation/Commissione («sentenza»), il Tribunale ha annullato il regolamento controverso. (4) Il Tribunale ha constatato che, limitando arbitrariamente l’ambito della sua inchiesta vertente sul pregiudizio causato all’industria dell’Unione alle sole industrie produttrici di riso Indica semilavorato o lavorato trasformato a partire da risone coltivato o raccolto nell’Unione, la Commissione è incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione. L’erronea definizione dei produttori dell’Unione ha inficiato anche l’analisi dell’esistenza di gravi difficoltà, avendo la Commissione escluso una parte dei produttori dalla valutazione del pregiudizio. (5) Il Tribunale ha altresì rilevato che la Commissione non ha fornito prove secondo lo standard richiesto per quanto riguarda gli adeguamenti effettuati all’analisi dell’applicazione di prezzi inferiori. (6) Il Tribunale ha infine constatato una violazione da parte della Commissione dei diritti della difesa dei ricorrenti e dell’obbligo di divulgare i fatti e le considerazioni principali e i dettagli loro sottesi. In particolare la Commissione non ha divulgato i dati sottesi agli indicatori di consumo e di pregiudizio, né l’analisi dell’applicazione di prezzi inferiori e gli adeguamenti apportati in seguito alle osservazioni delle parti interessate sul documento generale di divulgazione delle informazioni. 2. Motivi della riapertura dell’inchiesta e sospensione del rimborso dei dazi (7) A seguito della sentenza la Commissione ha deciso, mediante un avviso ( 3 ) («avviso di riapertura»), di riaprire l’inchiesta e di riprenderla dal punto in cui si è verificata l’irregolarità. (8) Come illustrato nell’avviso di riapertura, la riapertura dell’inchiesta iniziale ha lo scopo di sanare completamente gli errori individuati dal Tribunale e di valutare se l’applicazione delle regole, secondo quanto chiarito dal Tribunale, giustifichi la reintroduzione delle misure, che comporterebbe il ripristino dei dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni del riso Indica originario della Cambogia e classificato con i codici NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98 per il periodo iniziale di tre anni, ossia tra il 18 gennaio 2019 e il 18 gennaio 2022. (9) Sulla base delle nuove risultanze e dell’esito dell’inchiesta riaperta, che in questa fase non è noto, la Commissione può adottare un nuovo regolamento. Poiché le misure erano state abrogate, un eventuale ripristino dei dazi della tariffa doganale comune riguarderebbe soltanto le importazioni effettuate durante il periodo iniziale di applicazione del regolamento controverso (vale a dire le importazioni effettuate tra il 18 gennaio 2019 e il 18 gennaio 2022). (10) A norma dell’articolo 310, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e l’Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio. A tale scopo le autorità doganali nazionali sono invitate ad attendere l’esito del riesame prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso concernente i dazi annullati dal Tribunale. Si chiede pertanto alle autorità doganali di tenere in sospeso eventuali domande di rimborso dei dazi annullati fino alla pubblicazione dell’esito del riesame nella Gazzetta ufficiale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le autorità doganali nazionali attendono la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione che concluderà l’inchiesta in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania prima di pronunciarsi in merito a eventuali domande di rimborso e sgravio dei dazi ordinari riscossi sulle importazioni di riso Indica originario della Cambogia. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania ( GU L 15 del 17.1.2019, pag. 5 ). ( 3 ) GU C 18 del 19.1.2023, pag. 8 .

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Il Regolamento UE 2023/132 è rilevante per operatori nel commercio internazionale, importatori di riso e consulenti doganali che affrontano questioni di dazi sulla tariffa doganale comune, misure di salvaguardia commerciali e diritti procedurali nelle inchieste antidumping. Professionisti del settore agroalimentare e spedizionieri devono conoscere le implicazioni sulla sospensione dei rimborsi doganali e sugli obblighi delle autorità doganali nazionali.

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