Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0144/2023

Regolamento (UE) 2023/144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2023 che abroga il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, e che abroga il regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio

Pubblicato: 18/01/2023 In vigore dal: 18/01/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2023/144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2023 che abroga il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, e che abroga il regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio EN: Regulation (EU) 2023/144 of the European Parliament and of the Council of 18 January 2023 repealing Regulation (EEC) No 1108/70 of the Council introducing an accounting system for expenditure on infrastructure in respect of transport by rail, road and inland waterway, and repealing Commission Regulation (EC) No 851/2006 specifying the items to be included under the various headings in the forms of accounts shown in Annex I to Council Regulation (EEC) No 1108/70

Testo normativo

23.1.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 21/1 REGOLAMENTO (UE) 2023/144 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 gennaio 2023 che abroga il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, e che abroga il regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ) , previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ) , considerando quanto segue: (1) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno confermato, nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 3 ) , il loro impegno congiunto ad aggiornare e semplificare la legislazione dell’Unione. (2) È opportuno analizzare regolarmente l’acquis dell’Unione al fine di consentirne l’aggiornamento e, ove possibile, ridurne il volume. L’abrogazione di normative obsolete contribuisce a mantenere un quadro normativo dell’Unione trasparente, chiaro e facile da utilizzare per gli Stati membri e per i portatori di interesse. (3) Il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio ( 4 ) impone agli Stati membri di comunicare le spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, nonché i dati sull’uso di tali infrastrutture. (4) Il regolamento (CEE) n. 1108/70 contiene disposizioni e definizioni obsolete, ed è incoerente e incompatibile con altri atti giuridici dell’Unione più recenti attualmente in vigore che obbligano gli Stati membri a comunicare i dati relativi agli investimenti nelle infrastrutture dei trasporti e all’uso di tali infrastrutture. (5) Il regolamento (CEE) n. 1108/70 comporta eccessive difficoltà amministrative nella raccolta dei dati prescritti da tale regolamento. Dal 2005 soltanto quattro Stati membri hanno fornito tali dati. (6) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1108/70 al fine di eliminare le incoerenze presenti nell’ordinamento giuridico dell’Unione e di contribuire alla semplificazione della legislazione dell’Unione, eliminando un atto giuridico ormai obsoleto. (7) Poiché il regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione ( 5 ) attua il regolamento (CEE) n. 1108/70, il suo scopo cesserà con l’abrogazione di quest’ultimo. È pertanto opportuno abrogare anche il regolamento (CE) n. 851/2006, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I regolamenti (CEE) n. 1108/70 e (CE) n. 851/2006 sono abrogati. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 18 gennaio 2023 Per il Parlamento europeo La presidente R. METSOLA Per il Consiglio Il presidente J. ROSWALL ( 1 ) Parere del 26 ottobre 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2022. ( 3 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1 . ( 4 ) Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile ( GU L 130 del 15.6.1970, pag. 4 ). ( 5 ) Regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione, del 9 giugno 2006, che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio ( GU L 158 del 10.6.2006, pag. 3 ).

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