Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0182/2023

Regolamento delegato (UE) 2023/182 della Commissione del 23 novembre 2022 recante rettifica di alcune versioni linguistiche dell’allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a perso

Pubblicato: 23/11/2022 In vigore dal: 23/11/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2023/182 della Commissione del 23 novembre 2022 recante rettifica di alcune versioni linguistiche dell’allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2023/182 of 23 November 2022 correcting certain language versions of Annex III to Delegated Regulation (EU) 2019/2122 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards certain categories of animals and goods exempted from official controls at border control posts, specific controls on passengers’ personal luggage and on sm

Testo normativo

30.1.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 26/5 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/182 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2022 recante rettifica di alcune versioni linguistiche dell’allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ( 1 ) , in particolare l’articolo 48, lettere d) ed e), l’articolo 53, paragrafo 1, lettera d), punto ii), e l’articolo 77, paragrafo 1, lettera k), considerando quanto segue: (1) Le versioni in lingua finlandese e neerlandese dell’allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione ( 2 ) contengono un errore nella frase introduttiva dei punti 2 e 3 che modifica il significato delle disposizioni. (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua finlandese e neerlandese del regolamento delegato (UE) 2019/2122. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 (non riguarda la versione italiana) Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ( GU L 321 del 12.12.2019, pag. 45 ).

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