Regolamento di esecuzione (UE) 2023/184 della Commissione del 23 gennaio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Ciliegia di Bracigliano» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/184 sulla "Ciliegia di Bracigliano"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/184 della Commissione europea, pubblicato il 30 gennaio 2023, registra il nome "Ciliegia di Bracigliano" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questa registrazione è stata richiesta dall'Italia e rappresenta il riconoscimento ufficiale che il prodotto possiede caratteristiche qualitative legate alla sua origine geografica. Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell'UE e disciplina la commercializzazione e la protezione di questo prodotto ortofrutticolo fresco o trasformato. La registrazione è avvenuta senza opposizioni durante la fase di pubblicazione, pertanto il nome è automaticamente protetto da contraffazione e uso improprio in tutta l'Unione europea. Per le aziende produttrici situate nella zona geografica di Bracigliano, questa protezione consente di utilizzare l'etichetta IGP come elemento di differenziazione commerciale e di valore aggiunto nel mercato.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/184 della Commissione del 23 gennaio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ciliegia di Bracigliano» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/184 of 23 January 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Ciliegia di Bracigliano’ (PGI))
Testo normativo
30.1.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 26/10
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/184 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ciliegia di Bracigliano» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Ciliegia di Bracigliano» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Ciliegia di Bracigliano» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Ciliegia di Bracigliano» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati, di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 343 del 7.9.2022, pag. 72
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 0184/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Regolamento (UE) 2023/184 riguarda la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, disciplinando i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Le aziende che producono nella zona geografica protetta possono utilizzare la denominazione "Ciliegia di Bracigliano" come marchio collettivo territoriale, beneficiando della protezione contro l'uso non autorizzato e della valorizzazione commerciale legata all'origine geografica del prodotto.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.