Regolamento di esecuzione (UE) 2023/197 della Commissione del 24 gennaio 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Steirisches Kürbiskernöl» (IGP)
Quali sono le modifiche approvate al disciplinare dello "Steirisches Kürbiskernöl" e quali effetti hanno sulla commercializzazione del prodotto?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/197 approva una modifica non minore al disciplinare dell'indicazione geografica protetta (IGP) "Steirisches Kürbiskernöl", un olio di semi di zucca originario della Stiria (Austria). Il disciplinare è il documento che definisce le caratteristiche, i metodi di produzione e le zone geografiche autorizzate per un prodotto protetto. Sebbene il testo normativo non specifichi nel dettaglio le modifiche apportate (rimandando alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale), la procedura seguita garantisce che la modifica sia stata sottoposta a consultazione pubblica e non abbia ricevuto opposizioni dagli Stati membri. Le modifiche non minori sono quelle che incidono significativamente sulla definizione del prodotto, sui metodi di produzione o sulla zona geografica. Per i produttori e i commercianti di questo olio, l'approvazione della modifica significa che il nuovo disciplinare diventa vincolante e deve essere rispettato per poter utilizzare la denominazione IGP. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/197 della Commissione del 24 gennaio 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Steirisches Kürbiskernöl» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/197 of 24 January 2023 approving non-minor amendments to the product specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Steirisches Kürbiskernöl’ (PGI))
Testo normativo
31.1.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 27/6
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/197 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2023
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Steirisches Kürbiskernöl» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Austria relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Steirisches Kürbiskernöl», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione
(
2
)
.
(2)
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
relativa al nome «Steirisches Kürbiskernöl» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1
o
luglio 1996, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (
GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19
).
(
3
)
GU C 327 del 30.8.2022, pag. 5
.
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Il Regolamento (UE) 2023/197 riguarda le indicazioni geografiche protette (IGP) e le denominazioni di origine protette (DOP), disciplinate dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, ed è rilevante per produttori, distributori e commercianti che operano nel settore agroalimentare. La normativa sulle modifiche ai disciplinari è essenziale per chi gestisce marchi geografici protetti, poiché determina i requisiti di conformità, le zone di produzione autorizzate e i metodi di lavorazione ammessi per mantenere la protezione del nome registrato.
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