Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 0246/2023

Regolamento (UE) 2023/246 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 389/2012 per quanto riguarda lo scambio di informazioni conservate nei registri elettronici riguardanti gli operatori economici che trasportano prodotti sottoposti ad accisa tra Stati membri per scopi commerciali

Pubblicato: 30/01/2023 In vigore dal: 30/01/2023 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto del Regolamento UE 2023/246 e quali modifiche apporta al sistema di controllo delle accise?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2023/246 modifica il Regolamento UE 389/2012 per estendere il sistema informatizzato di controllo dei prodotti sottoposti ad accisa anche ai beni immessi in consumo in uno Stato membro e successivamente trasportati verso un altro Stato membro per scopi commerciali. Precedentemente, il sistema informatizzato si applicava solo ai prodotti in regime di sospensione dall'accisa; con questa modifica, l'ambito si allarga a tutti i prodotti sottoposti ad accisa, indipendentemente dal regime applicato. Le principali modifiche riguardano l'articolo 15 (distruzione o perdita dei prodotti), l'articolo 19 (registri elettronici e scambio automatico di informazioni tramite registro centrale) e l'articolo 20 (validazione dei numeri di accisa). Il regolamento si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023, allineandosi all'entrata in vigore del capo V, sezione 2, della Direttiva UE 2020/262 sul regime generale delle accise. Gli Stati membri devono garantire lo scambio automatico delle informazioni conservate nei registri nazionali attraverso un registro centrale gestito dalla Commissione europea, al fine di armonizzare i controlli su tutta l'Unione.

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Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2023/246 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 389/2012 per quanto riguarda lo scambio di informazioni conservate nei registri elettronici riguardanti gli operatori economici che trasportano prodotti sottoposti ad accisa tra Stati membri per scopi commerciali EN: Council Regulation (EU) 2023/246 of 30 January 2023 amending Regulation (EU) No 389/2012 as regards the exchange of information maintained in the electronic registers concerning economic operators who move excise goods between Member States for commercial purposes

Testo normativo

6.2.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 34/1 REGOLAMENTO (UE) 2023/246 DEL CONSIGLIO del 30 gennaio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 389/2012 per quanto riguarda lo scambio di informazioni conservate nei registri elettronici riguardanti gli operatori economici che trasportano prodotti sottoposti ad accisa tra Stati membri per scopi commerciali IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ) , deliberando secondo una procedura legislativa speciale, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio ( 3 ) , la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali avviene sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico semplificato. Tale direttiva estende in tal modo l’uso del sistema informatizzato istituito con la decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) per il controllo della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, che è impiegato per controllare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa, al controllo dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali. Tale estensione dell’uso del sistema informatizzato deve iniziare ad applicarsi il 13 febbraio 2023. (2) Al fine di rispecchiare tale estensione dell’uso del sistema informatizzato è necessario ampliare l’ambito di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), dell’articolo 19, paragrafo 4, primo comma, e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio ( 5 ) a tutti i prodotti sottoposti ad accisa interessati, a prescindere dall’applicazione di un regime di sospensione dall’accisa. (3) L’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 389/2012 impone agli Stati membri di inserire nei registri elettronici la categoria del prodotto sottoposto ad accisa (CAT) e/o il codice del prodotto sottoposto ad accisa (CPA) dei prodotti coperti dall’autorizzazione di cui all’allegato II, elenco codici 11, del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione ( 6 ) . Tuttavia, a decorrere dal 13 febbraio 2023 il regolamento (CE) n. 684/2009 sarà sostituito dal regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione ( 7 ) . Pertanto, è opportuno riflettere tale sostituzione all’articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 389/2012. (4) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia prevedere lo scambio di informazioni che ciascuno Stato membro inserisce nel registro elettronico riguardanti gli operatori economici che trasportano merci immesse in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportate verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnate per scopi commerciali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell’azione, ossia garantire il funzionamento armonizzato del sistema informatizzato in tutti gli Stati membri, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (5) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento di tali dati nell’ambito del presente regolamento non va al di là di quanto è necessario e proporzionato per tutelare i legittimi interessi fiscali degli Stati membri. (6) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) . (7) Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data di applicazione del capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262 e di concedere agli Stati membri un tempo sufficiente per adeguarsi ai cambiamenti derivanti dal presente regolamento, è opportuno che esso si applichi a decorrere dal 13 febbraio 2023. (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 389/2012, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) n. 389/2012 Il regolamento (UE) n. 389/2012 è così modificato: 1) all’articolo 15, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) in caso di distruzione totale o di perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa;»; 2) l’articolo 19 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) la categoria del prodotto sottoposto ad accisa (CAT) e/o il codice del prodotto sottoposto ad accisa (CPA) dei prodotti coperti dall’autorizzazione di cui all’allegato II, elenco codici 10, del regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione ( *1 ) ; ( *1 ) Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti ( GU L 247, del 23.9.2022, pag. 2 ).»;" b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le informazioni contenute nei registri nazionali di cui al paragrafo 2 riguardanti gli operatori economici che intervengono nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui al capo IV e al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio ( *2 ) sono scambiate automaticamente tramite un registro centrale. ( *2 ) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise ( GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4 ).»;" 3) all’articolo 20, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «La Commissione provvede affinché le persone che intervengono nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui al capo IV e al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262 possano ottenere conferma per via elettronica della validità dei numeri di accisa contenuti nel registro centrale di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del presente regolamento.». Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023 Per il Consiglio Il presidente P. KULLGREN ( 1 ) Parere del 13 dicembre 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Parere del 14 dicembre 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 3 ) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise ( GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4 ). ( 4 ) Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa ( GU L 58 del 27.2.2020, pag. 43 ). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 ( GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa ( GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24 ). ( 7 ) Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa e fissando una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti ( GU L 247 del 23.9.2022, pag. 2 ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ).

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Il Regolamento UE 2023/246 è il riferimento normativo per chi opera nel settore delle accise e dei prodotti sottoposti ad accisa, in particolare per il controllo della circolazione transfrontaliera tra Stati membri. Commercialisti, consulenti fiscali e operatori economici lo consultano per comprendere gli obblighi di tracciamento, registrazione elettronica, documenti amministrativi semplificati e scambio automatico di dati con le autorità fiscali. È strettamente correlato alla Direttiva UE 2020/262 sul regime generale delle accise e al Regolamento delegato UE 2022/1636 che disciplina la struttura dei documenti e i codici dei prodotti.

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