Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0248/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/248 della Commissione del 1o febbraio 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 01/02/2023 In vigore dal: 01/02/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/248 della Commissione del 1o febbraio 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/248 of 1 February 2023 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

6.2.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 34/6 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/248 DELLA COMMISSIONE del 1 o febbraio 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o febbraio 2023 Per la Commissione Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) 1. Orecchie di bufalo essiccate, utilizzate per l’alimentazione degli animali, confezionate in sacchetti di plastica da 50 o 100 pezzi. Le orecchie sono un sottoprodotto della macellazione (frattaglie) negli impianti di produzione alimentare. Vengono poi ulteriormente trasformate mediante depilazione, pulitura ed essiccazione al sole, senza applicare le misure in materia di igiene degli alimenti. I prodotti sono trasportati come alimenti per animali e venduti come snack masticabili per cani. 0511 99 85 La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, della nota 1 a) del capitolo 2, nonché del testo dei codici NC 0511 , 0511 99 e 0511 99 85 . Poiché la produzione e il trasporto delle orecchie essiccate avvengono senza applicare le misure in materia di igiene degli alimenti, i prodotti non sono atti all’alimentazione umana. La classificazione nel capitolo 2 è pertanto esclusa, in quanto tale capitolo non comprende i prodotti non atti all’alimentazione umana (nota 1 a) del capitolo 2). La classificazione nel capitolo 23 è esclusa in quanto le orecchie non hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d’origine mediante la depilazione e l’essiccazione al sole (nota 1 del capitolo 23). Di conseguenza, il prodotto deve essere classificato nel codice NC 0511 99 85 come altro prodotto di origine animale, non nominato né compreso altrove. 2. Carne bovina essiccata raschiata dalla gola, utilizzata per l’alimentazione degli animali, confezionata in sacchi di plastica da 1 a 5 kg, etichettata come alimenti per cani. La carne è un sottoprodotto della macellazione (frattaglie) negli impianti di produzione alimentare. La carne viene poi ulteriormente trasformata mediante essiccazione al sole, senza applicare le misure in materia di igiene degli alimenti. I prodotti sono trasportati come alimenti per animali e venduti come alimenti per cani. 0511 99 85 La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, della nota 1 a) del capitolo 2, nonché del testo dei codici NC 0511 , 0511 99 e 0511 99 85 . Poiché la produzione e il trasporto della carne essiccata avvengono senza applicare le misure in materia di igiene degli alimenti, i prodotti non sono atti all’alimentazione umana. La classificazione nel capitolo 2 è pertanto esclusa, in quanto tale capitolo non comprende i prodotti non atti all’alimentazione umana (nota 1 a) del capitolo 2). La classificazione nel capitolo 23 è esclusa in quanto le frattaglie non hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d’origine mediante l’essiccazione al sole (nota 1 del capitolo 23). Di conseguenza, il prodotto deve essere classificato nel codice NC 0511 99 85 come altro prodotto di origine animale, non nominato né compreso altrove.

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