Regolamento di esecuzione (UE) 2023/317 della Commissione del 6 febbraio 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Colline di Romagna» (DOP)
Quali sono le modifiche approvate al disciplinare della DOP "Colline di Romagna" e quali effetti hanno sulla commercializzazione del prodotto?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/317 approva una modifica non minore al disciplinare della Denominazione di Origine Protetta "Colline di Romagna", un vino prodotto nella regione dell'Emilia-Romagna. La modifica è stata richiesta dall'Italia e sottoposta a pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per consentire ai soggetti interessati di presentare eventuali opposizioni motivate. Poiché nessuna opposizione è stata notificata alla Commissione europea entro i termini previsti, la modifica è stata approvata e diventa vincolante per tutti gli Stati membri. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, diventando direttamente applicabile in ciascuno Stato membro senza necessità di recepimento nazionale. Le modifiche al disciplinare riguardano aspetti tecnici e organizzativi della produzione, della denominazione e della commercializzazione del vino DOP, garantendo che il prodotto continui a rispettare gli standard qualitativi e le caratteristiche geografiche che lo contraddistinguono.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/317 della Commissione del 6 febbraio 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Colline di Romagna» (DOP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/317 of 6 February 2023 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Colline di Romagna’ (PDO))
Testo normativo
13.2.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 43/8
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/317 DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2023
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Colline di Romagna» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione
(
2
)
.
(2)
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(3)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
relativa al nome «Colline di Romagna» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione, del 25 agosto 2003, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Ficodindia dell’Etna, Monte Etna, Colline di Romagna, Pretuziano delle Colline Teramane, Torta del Casar, Manzana de Girona o Poma de Girona) (
GU L 214 del 26.8.2003, pag. 6
).
(
3
)
GU C 397 del 17.10.2022, pag. 20
.
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Il Regolamento (UE) 2023/317 si applica alle denominazioni di origine protetta (DOP) e alle indicazioni geografiche protette (IGP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, disciplinando le modifiche ai disciplinari dei prodotti agroalimentari. Produttori, consorzi di tutela e operatori commerciali nel settore vitivinicolo devono conformarsi alle modifiche approvate, che riguardano aspetti come le zone di produzione, le varietà di uva autorizzate, i metodi di vinificazione e i requisiti di etichettatura. La procedura di approvazione prevede la pubblicazione della domanda di modifica, l'apertura di un periodo di opposizione e l'adozione di un regolamento di esecuzione quando non sono presentate obiezioni motivate.
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