Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0335/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/335 della Commissione del 1o febbraio 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Robiola di Roccaverano» (DOP)

Pubblicato: 01/02/2023 In vigore dal: 01/02/2023 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate al disciplinare della Robiola di Roccaverano DOP e come si applica questo regolamento?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/335 approva una modifica non minore al disciplinare della Robiola di Roccaverano, una denominazione di origine protetta (DOP) italiana registrata a livello europeo. La principale modifica riguarda la variazione del nome da "Robiola di Roccaverano" a "Robiola di Roccaverano/Roccaverano", una modifica che rientra nella categoria delle modifiche sostanziali secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012. Questo regolamento si applica ai produttori di formaggi Robiola nella zona di Roccaverano e agli operatori commerciali che commercializzano il prodotto nell'Unione europea, garantendo che il prodotto continui a beneficiare della protezione DOP con il nuovo nome registrato. La procedura di approvazione ha seguito il percorso previsto dalla normativa UE: la domanda italiana è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale per consentire eventuali opposizioni, e poiché nessuna dichiarazione di opposizione motivata è stata presentata, la modifica è stata automaticamente approvata. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, obbligando i produttori a utilizzare il nuovo nome registrato per beneficiare della protezione DOP.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/335 della Commissione del 1o febbraio 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Robiola di Roccaverano» (DOP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/335 of 1 February 2023 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Robiola di Roccaverano’ (PDO))

Testo normativo

15.2.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 47/46 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/335 DELLA COMMISSIONE del 1 o febbraio 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Robiola di Roccaverano» (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione ( 2 ) , modificato dal regolamento (UE) n. 217/2011 ( 3 ) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2014 ( 4 ) . La modifica comprende la variazione del nome da «Robiola di Roccaverano» a «Robiola di Roccaverano/Roccaverano». (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 5 ) , in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Robiola di Roccaverano» (DOP). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o febbraio 2023 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1 o luglio 1996, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 ( GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19 ). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 217/2011 della Commissione, del 1 o marzo 2011, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Robiola di Roccaverano (DOP)] ( GU L 59 del 4.3.2011, pag. 19 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Robiola di Roccaverano (DOP)] ( GU L 234, del 7.8.2014, pag. 1 ). ( 5 ) GU C 397 del 17.10.2022, pag. 26 .

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Il Regolamento (UE) 2023/335 disciplina le modifiche ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, specificamente per le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP). Commercialisti e consulenti che operano nel settore agroalimentare devono conoscere le procedure di registrazione, modifica dei disciplinari, protezione della proprietà intellettuale geografica e le implicazioni commerciali della variazione del nome registrato nel registro europeo.

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