Regolamento di esecuzione (UE) 2023/467 della Commissione del 3 marzo 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Prosciutto di San Daniele» (DOP)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/467 della Commissione del 3 marzo 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Prosciutto di San Daniele» (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/467 of 3 March 2023 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Prosciutto di San Daniele’ (PDO))
Testo normativo
6.3.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 68/94
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/467 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2023
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Prosciutto di San Daniele»
(DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione
(
2
)
.
(2)
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(3)
Il 21 giugno 2022 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione e la relativa dichiarazione di opposizione motivata da una persona giuridica stabilita nel Regno Unito.
(4)
L’opponente ha sostenuto che la modifica era contraria all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in quanto introduceva restrizioni eccessive e ingiustificate sulle materie prime e avrebbe comportato, se approvata, una disparità di trattamento degli operatori a vantaggio dei produttori italiani. L’opposizione è stata dichiarata ricevibile. Di conseguenza, con lettera del 24 agosto 2022, la Commissione ha invitato l’Italia e l’opponente ad avviare adeguate consultazioni per cercare un accordo.
(5)
A seguito delle consultazioni l’Italia e l’opponente hanno raggiunto un accordo, che è stato comunicato alla Commissione con lettera del 21 novembre 2022. Pertanto l’opponente ha ritirato la sua opposizione e ha convenuto che non era necessario apportare cambiamenti alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele».
(6)
Il 23 giugno 2022 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione dai Paesi Bassi, seguita da una dichiarazione di opposizione motivata inviata il 25 agosto 2022. A norma dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la notifica di opposizione deve essere seguita, entro due mesi, da una dichiarazione di opposizione motivata. Nel caso di specie, la dichiarazione di opposizione motivata dei Paesi Bassi non è stata inviata entro il termine prescritto. Pertanto l’opposizione dei Paesi Bassi è considerata irricevibile.
(7)
Alla luce di quanto esposto la Commissione ritiene che la modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» dovrebbe essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
relativa al nome «Prosciutto di San Daniele» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (
GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1
).
(
3
)
GU C 139 del 29.3.2022, pag. 10
.
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