Regolamento di esecuzione (UE) 2023/505 della Commissione del 1o marzo 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Azeitona Galega da Beira Baixa» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/505 riguardo alla registrazione dell'«Azeitona Galega da Beira Baixa»?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/505 della Commissione europea, entrato in vigore l'8 marzo 2023, registra il nome «Azeitona Galega da Beira Baixa» come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. La registrazione riguarda un prodotto ortofrutticolo fresco o trasformato proveniente dal Portogallo, specificamente dalla regione della Beira Baixa. Il provvedimento è stato adottato secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo che la domanda di registrazione presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e nessuno Stato membro ha presentato opposizione entro i termini previsti. La registrazione come IGP conferisce protezione al nome a livello europeo, impedendo l'utilizzo improprio del marchio geografico da parte di produttori non autorizzati e garantendo ai consumatori l'autenticità e la provenienza del prodotto. Per le aziende produttrici portoghesi della regione interessata, questa protezione rappresenta un valore aggiunto commerciale e una tutela della reputazione del prodotto.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/505 della Commissione del 1o marzo 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Azeitona Galega da Beira Baixa» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/505 of 1 March 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Azeitona Galega da Beira Baixa’ (PGI))
Testo normativo
8.3.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 70/6
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/505 DELLA COMMISSIONE
del 1
o
marzo 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Azeitona Galega da Beira Baixa» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Azeitona Galega da Beira Baixa» presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Azeitona Galega da Beira Baixa» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Azeitona Galega da Beira Baixa» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1
o
marzo 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 428 del 10.11.2022, pag. 51
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2023/505 è lo strumento normativo per la registrazione delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Denominazioni di Origine Protette (DOP) nel sistema europeo di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Aziende agroalimentari, consorzi di tutela e operatori commerciali consultano il Regolamento (UE) n. 1151/2012 per comprendere i requisiti di registrazione, le procedure di opposizione, la protezione del marchio geografico e le modalità di utilizzo della denominazione protetta nei mercati dell'Unione europea.
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