Regolamento di esecuzione (UE) 2023/592 della Commissione del 16 marzo 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/592 della Commissione del 16 marzo 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/592 of 16 March 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2019/244 imposing a definitive countervailing duty on imports of biodiesel originating in Argentina
Testo normativo
17.3.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 79/52
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/592 DELLA COMMISSIONE
del 16 marzo 2023
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 24, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Le importazioni di biodiesel originario dell’Argentina sono soggette a dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione
(
2
)
(«inchiesta iniziale»).
(2)
Il 23 maggio 2022 la società Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A («richiedente»), un produttore esportatore argentino, codice addizionale TARIC
(
3
)
C497, soggetta a un’aliquota individuale del dazio compensativo del 25,0 %, ha informato la Commissione di aver modificato il proprio nome in Viterra Argentina SA.
(3)
Secondo la società in questione la modifica del nome non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota individuale del dazio compensativo ad essa applicata sotto il nome precedente e ha chiesto alla Commissione una conferma in tal senso.
(4)
L’Associazione europea dei produttori di biodiesel (European Biodiesel Board, «EBB») non ha condiviso quanto sostenuto dal richiedente, affermando che quest’ultimo ha subito una modifica strutturale più complessa che incide sul suo diritto di continuare a beneficiare del livello della misura stabilito nell’inchiesta iniziale.
(5)
Dopo aver raccolto informazioni ed esaminato gli elementi di prova forniti dal richiedente, la Commissione ha ritenuto che la modifica del nome sia stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non abbia dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati esaminati dalla Commissione stessa nell’inchiesta iniziale.
(6)
Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo hanno confermato l’affermazione del richiedente secondo cui la modifica del nome è stata approvata dal Registro pubblico di commercio argentino il 3 maggio 2022 e dall’Amministrazione federale delle entrate pubbliche il 1
o
luglio 2022. La Commissione ha pertanto concluso che la modifica del nome non pregiudica le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2019/244, in particolare l’aliquota del dazio compensativo applicabile alla società in questione.
(7)
Sulla base di quanto precede, la modifica del nome dovrebbe prendere effetto a decorrere dalla data in cui la società ha iniziato a operare ufficialmente con il nuovo nome, vale a dire il 1
o
luglio 2022.
(8)
Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni l’industria dell’Unione (EBB) ha ribadito le argomentazioni inizialmente presentate in merito alla richiesta di modifica del nome. Essa ha asserito che la modifica del nome celava un cambiamento strutturale più complesso e che il richiedente ha aumentato le sue attività relative al biodiesel mediante diverse acquisizioni, ha cambiato amministratore delegato, è diventato leader nel settore agricolo in Argentina ed è in qualche modo collegato a un altro produttore esportatore che era fallito.
(9)
Si ricorda che tutti i produttori esportatori argentini sono soggetti a un impegno sui prezzi in base al quale devono rispettare un prezzo minimo all’importazione, e che il volume delle loro esportazioni di biodiesel nell’Unione non deve superare una determinata soglia, che viene riveduta ogni anno per l’intero paese.
(10)
La Commissione ha esaminato le asserzioni di cui sopra e ha osservato che l’industria non ha fornito elementi di prova sufficienti a corroborare le proprie affermazioni. La Commissione non ha trovato elementi di prova indicanti un impatto delle attività del richiedente sul settore agricolo né dell’asserito aumento della capacità produttiva sulle misure attualmente in vigore. La semplice modifica del nome non consentirà al richiedente di esportare nell’Unione un volume maggiore o di vendere a un prezzo inferiore al prezzo minimo fissato periodicamente dalla Commissione e non può pertanto incidere sulle misure attualmente in vigore o pregiudicarle. Le affermazioni dell’industria dell’Unione non hanno potuto essere prese in considerazione e sono state pertanto respinte.
(11)
Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC C497.
(12)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione è così modificato:
«Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A
25,0 %
C497»
è sostituito da
«Viterra Argentina SA.
25,0 %
C497».
2. Il codice addizionale TARIC C497 precedentemente attribuito a Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A si applica a Viterra Argentina SA a decorrere dal 1
o
luglio 2022. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Viterra Argentina SA in eccesso rispetto al dazio compensativo stabilito all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 per quanto riguarda Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina (
GU L 40 del 12.2.2019, pag. 1
).
(
3
)
Tariffa integrata dell’Unione europea.
(
4
)
Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
).
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