Regolamento di esecuzione (UE) 2023/666 della Commissione del 16 marzo 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Olio Campania» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/666 riguardo alla registrazione di "Olio Campania"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/666 della Commissione europea, entrato in vigore il 16 marzo 2023, registra ufficialmente il nome "Olio Campania" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Questo significa che gli oli prodotti in Campania secondo specifici standard qualitativi e disciplinari possono utilizzare questa denominazione protetta a livello europeo. La registrazione è avvenuta senza opposizioni, poiché nessuno Stato membro ha presentato dichiarazioni di opposizione durante la fase di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del novembre 2022. Il prodotto rientra nella classe 1.5 (Oli e grassi) secondo la classificazione europea dei prodotti agricoli e alimentari. Per le aziende produttrici campane, questa protezione rappresenta un vantaggio competitivo significativo, poiché garantisce il riconoscimento della provenienza geografica e della qualità del prodotto su tutto il mercato europeo, prevenendo imitazioni e utilizzi fraudolenti della denominazione.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/666 della Commissione del 16 marzo 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Olio Campania» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/666 of 16 March 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Olio Campania’ (PGI))
Testo normativo
23.3.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 84/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/666 DELLA COMMISSIONE
del 16 marzo 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Olio Campania» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Olio Campania» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Olio Campania» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Olio Campania» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 448 del 25.11.2022, pag. 39
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2023/666 è il riferimento normativo per la protezione delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) nel settore agroalimentare, disciplinando la registrazione e la tutela dei nomi geografici. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per questioni relative a marchi collettivi, diritti di proprietà intellettuale, tracciabilità dei prodotti e compliance normativa nel commercio agroalimentare europeo, nonché per valutare i vantaggi fiscali e commerciali derivanti dalla certificazione IGP.
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