Regolamento di esecuzione (UE) 2023/690 della Commissione del 22 marzo 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Kangra tea» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/690 riguardo alla registrazione del "Kangra tea"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/690 della Commissione europea, pubblicato il 29 marzo 2023, registra il nome "Kangra tea" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo significa che il tè proveniente dalla regione di Kangra in India acquisisce una protezione legale a livello europeo, garantendo che solo i produttori di quella zona geografica possono utilizzare questa denominazione. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale e l'assenza di opposizioni entro i termini stabiliti. Il prodotto è classificato nella classe 1.8 (altri prodotti come spezie), secondo l'allegato XI del Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE, creando obblighi e diritti per i produttori, i commercianti e i consumatori europei.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/690 della Commissione del 22 marzo 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Kangra tea» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/690 of 22 March 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Kangra tea’ (PGI)
Testo normativo
29.3.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 91/7
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/690 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Kangra tea» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Kangra tea» presentata dall’India è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Kangra tea» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Kangra tea» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.), di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 474 del 14.12.2022, pag. 55
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2023/690 riguarda la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP) nel sistema europeo di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. Operatori commerciali, importatori e distributori di prodotti agroalimentari devono conoscere le regole sulla protezione geografica, sulla tracciabilità e sulla corretta etichettatura per evitare violazioni della proprietà intellettuale e sanzioni amministrative.
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