Regolamento di esecuzione (UE) 2023/691 della Commissione del 22 marzo 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Komiški rogač» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/691 riguardo alla registrazione del "Komiški rogač"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/691 della Commissione europea, pubblicato il 29 marzo 2023, registra il nome "Komiški rogač" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo atto normativo si applica ai produttori e ai commercianti di ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati provenienti dalla regione di Komiza in Croazia, che possono ora utilizzare questa denominazione protetta per i loro prodotti. La registrazione è avvenuta a seguito della domanda presentata dalla Repubblica di Croazia e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, senza che fossero state presentate opposizioni entro i termini previsti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. In pratica, il "Komiški rogač" acquisisce protezione legale contro l'uso non autorizzato del nome, garantendo ai produttori legittimi un vantaggio competitivo e ai consumatori la certezza dell'origine geografica del prodotto.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/691 della Commissione del 22 marzo 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Komiški rogač» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/691 of 22 March 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Komiški rogač’ (PGI))
Testo normativo
29.3.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 91/8
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/691 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Komiški rogač» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Komiški rogač» presentata dalla Repubblica di Croazia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Komiški rogač» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Komiški rogač» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 444 del 23.11.2022, pag. 20
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2023/691 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP), strumenti fondamentali per la tutela dei prodotti agroalimentari europei. Produttori, esportatori e commercianti di prodotti ortofrutticoli devono conoscere le regole sulla registrazione IGP, i diritti esclusivi di utilizzo della denominazione e i requisiti di tracciabilità secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
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