Regolamento di esecuzione (UE) 2023/745 della Commissione del 3 aprile 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/745 of 3 April 2023 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
12.4.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 99/3
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/745 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2023
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2023
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione (codice NC)
Motivazioni
1)
2)
3)
Un prodotto (cosiddetto «set da sommelier») costituito da:
—
un «coltello da sommelier», di metallo comune, costituito da un tagliacapsule, un cavatappi e una combinazione leva per i tappi in sughero/apribottiglia per i tappi di metallo,
—
un anello salvagoccia di metallo comune rivestito internamente di tessuto non tessuto,
—
un tappo appuntito, di metallo comune, con maniglia a sfera, munito di due anelli per sigillare la bottiglia,
—
un termometro di vetro con manico di metallo comune per misurare la temperatura del vino.
Il set è presentato per la vendita al dettaglio in una scatola di legno con inserti sagomati delle dimensioni esatte degli articoli.
(Cfr. immagine)
(
*1
)
8205 51 00
Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b), 5 a) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata (RGI) e del testo dei codici NC 8205 e 8205 51 00 .
I prodotti sono condizionati in un assortimento per la vendita al minuto ai sensi della RGI 3 b). L’assortimento è costituito da almeno due articoli differenti classificabili in voci diverse, ad esempio nella voce 8205 (apribottiglie e cavatappi sono inclusi nella voce 8205 come utensili ed utensileria a mano secondo le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 8205 (E) (1)] o nella voce 9025 (termometro)].
Gli articoli sono confezionati in una scatola di legno che può essere venduta direttamente agli utilizzatori finali senza riconfezionamento. Essi sono confezionati insieme per svolgere un’attività specifica, ossia servire vino. Cfr. le NESA relative alla RGI 3 b), (X).
Il «coltello da sommelier», costituito dal tagliacapsule, dal cavatappi e dalla combinazione leva per tappi di sughero/apribottiglia per tappi di metallo, conferisce all’assortimento il suo carattere essenziale, in quanto l’apertura di una bottiglia di vino è la principale operazione per servire il vino, senza la quale tutti gli altri articoli dell’assortimento non hanno alcuna funzione.
La scatola di legno è dotata di inserti sagomati speciali per contenere gli articoli specifici dell’assortimento. Dato che è realizzata in legno massiccio, è adatta ad essere utilizzata a lungo termine come contenitore per gli articoli in essa presentati. È del tipo normalmente venduto con questo tipo di assortimento e non conferisce all’insieme il suo carattere essenziale.
La scatola di legno deve pertanto essere classificata insieme all’assortimento ai sensi della RGI 5 a). Di conseguenza il set da sommelier va classificato nel codice NC 8205 51 00 fra gli altri utensili ed utensileria a mano per uso domestico.
(
*1
)
L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.
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