Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0808/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/808 della Commissione del 5 aprile 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 05/04/2023 In vigore dal: 05/04/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/808 della Commissione del 5 aprile 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/808 of 5 April 2023 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

14.4.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 101/19 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/808 DELLA COMMISSIONE del 5 aprile 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2023 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione della merce Classificazione (codice NC) Motivazione 1) 2) 3) Vaporizzatore («atomizzatore») riutilizzabile (ricaricabile) per sigaretta elettronica consistente in: — una base munita di apertura per la regolazione dell’aria e di un connettore per il collegamento al dispositivo di alimentazione (non presentato con l’atomizzatore); — un elemento riscaldante composto da filo metallico e cotone; — un contenitore di vetro e — un bocchino. L’atomizzatore è presentato senza e-liquid. L’atomizzatore è collegato al dispositivo di alimentazione per mezzo di un connettore filettato che stabilisce anche la connessione elettrica. L’alimentazione elettrica riscalda il filo metallico dell’elemento riscaldante, che quindi riscalda e vaporizza l’e-liquid. Questo processo produce una nebbiolina di vapore che è inalata dall’utilizzatore. 8543 40 00 La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 2 a) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata (RGI) nonché dal testo dei codici NC 8543 e 8543 40 00 . Sebbene l’atomizzatore sia riconoscibile come destinato esclusivamente ad una sigaretta elettronica, la classificazione nel codice NC 8543 90 00 come parte della sigaretta elettronica è esclusa, in quanto l’atomizzatore è un assiemaggio di parti così avanzato che possiede già le principali caratteristiche dell’articolo completo, la sigaretta elettronica (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla sezione XVI, generale, (IV) macchine incomplete). Più specificamente, l’atomizzatore comprende tutti gli elementi necessari per svolgere le funzioni per le quali è progettata una sigaretta elettronica, ossia riscaldare e vaporizzare l’e-liquid, che può così essere inalato dall’utilizzatore attraverso il bocchino. Di conseguenza esso possiede il carattere essenziale dell’articolo completo e va pertanto considerato come una sigaretta elettronica incompleta ai sensi della RGI 2 a). L’atomizzatore deve pertanto essere classificato nel codice NC 8543 40 00 come sigaretta elettronica. (Cfr. immagine) ( *1 ) (Dal basso verso l’alto: base, elemento riscaldante, contenitore di vetro, bocchino) ( *1 ) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.

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