Regolamento delegato (UE) 2023/828 della Commissione del 2 febbraio 2023 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/2015 per quanto riguarda l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sogliola effettuate con reti a strascico a divergenti da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m nelle acque occidentali, divisione CIEM 7e, per il 2023
Regolamento delegato (UE) 2023/828 della Commissione del 2 febbraio 2023 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/2015 per quanto riguarda l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sogliola effettuate con reti a strascico a divergenti da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m nelle acque occidentali, divisione CIEM 7e, per il 2023
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2023/828 of 2 February 2023 correcting Delegated Regulation (EU) 2020/2015 as regards the survivability exemption for common sole catches by vessels under 12 metres long and using otter bottom trawls, in the Western Waters, ICES division 7e, for 2023
Testo normativo
19.4.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 104/23
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/828 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2023
che rettifica il regolamento delegato (UE) 2020/2015 per quanto riguarda l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sogliola effettuate con reti a strascico a divergenti da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m nelle acque occidentali, divisione CIEM 7e, per il 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione
(
2
)
stabilisce le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023.
(2)
Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 è stato modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/2290 della Commissione
(
3
)
.
(3)
Il 25 ottobre 2022 la Francia ha segnalato alla Commissione un errore introdotto nel regolamento delegato (UE) 2020/2015 dal regolamento delegato (UE) 2022/2290. L’errore riguarda una nuova esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sogliola (
Solea solea
) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate nella divisione CIEM 7e con reti a strascico a divergenti (OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco superiori a 80 mm da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m. L’errore consiste nel non aver incluso la dimensione di maglia del sacco pari a 80 mm e non aver definito alcun valore limite per tale dimensione.
(4)
La Francia ha chiesto alla Commissione di rettificare l’errore in modo che l’esenzione in questione comprenda anche la dimensione di maglia pari a 80 mm. Ha infatti spiegato che i pescherecci che necessitano di tale esenzione usano reti le cui maglie sono anche di tale dimensione. La confusione deriva dal fatto che vi è una differenza redazionale tra il testo principale della raccomandazione comune su cui si basa l’atto delegato e l’allegato di tale raccomandazione. Anche se l’allegato includeva esplicitamente le dimensioni di maglia da 80 mm a 99 mm, il testo principale della raccomandazione comune è stato purtroppo redatto diversamente.
(5)
Inoltre, nel suo parere, lo CSTEP ha esaminato l’esenzione richiesta anche per la dimensione di maglia pari a 80 mm (non solo per quelle superiori a 80 mm), fino a un limite di 99 mm.
(6)
È pertanto opportuno concedere l’esenzione per la sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione catturata con reti da traino a divergenti aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 mm e 99 mm da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m fino al 31 dicembre 2023.
(7)
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/2015 dovrebbe pertanto essere corretto per includere le reti da traino a divergenti aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 mm e 99 mm e non solo quelle aventi dimensioni di maglia superiori a 80 mm.
(8)
Poiché le misure di cui al presente regolamento incidono direttamente sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima. Esso dovrebbe applicarsi dal 1
o
gennaio 2023 in quanto i pescherecci di lunghezza inferiore a 12 m che necessitano di tale esenzione usano reti le cui maglie hanno una dimensione pari anche a 80 mm,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/2015
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/2015 è sostituito dal seguente:
«1. L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:
—
nella divisione CIEM 7d entro sei miglia nautiche dalla costa ma all’esterno di zone di riproduzione designate, alle catture di sogliola (
Solea solea
) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da pescherecci:
—
aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza massima del motore pari a 221 kW e
—
operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti;
—
nella divisione CIEM 7e entro sei miglia nautiche dalla costa ma all’esterno di zone di riproduzione designate, alle catture di sogliola (
Solea solea
) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (codice degli attrezzi: OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri.».
Articolo 2
Data di entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica dal 1
o
gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione, del 21 agosto 2020, che specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023 (
GU L 415 del 10.12.2020, pag. 22
).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) 2022/2290 della Commissione, del 19 agosto 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/2015 per quanto riguarda alcune esenzioni dall’obbligo di sbarco nelle acque occidentali per il 2023 (
GU L 303 del 23.11.2022, pag. 12
).
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