Regolamento di esecuzione (UE) 2023/916 della Commissione del 28 aprile 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Melocotón de Cieza (IGP)»
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/916 sulla registrazione del "Melocotón de Cieza"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/916 della Commissione europea, pubblicato il 5 maggio 2023, registra ufficialmente il nome "Melocotón de Cieza" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Questo atto normativo si applica ai pesche (melocotoni) prodotte nella regione di Cieza in Spagna e riguarda tutti gli operatori commerciali che producono, trasformano o commercializzano questo prodotto nell'Unione europea. La registrazione come IGP garantisce che solo i pesche provenienti da quella specifica area geografica e rispondenti ai criteri qualitativi stabiliti possono essere commercializzate con questa denominazione, proteggendo così i produttori locali dalla concorrenza sleale e i consumatori dall'inganno commerciale. Il regolamento classifica il prodotto nella categoria 1.6 (Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati) e diventa obbligatorio in tutti gli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/916 della Commissione del 28 aprile 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Melocotón de Cieza (IGP)»]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/916 of 28 April 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Melocotón de Cieza’ (PGI))
Testo normativo
5.5.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 119/158
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/916 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Melocotón de Cieza (IGP)»]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Melocotón de Cieza» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Melocotón de Cieza» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Melocotón de Cieza» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 20 del 20.1.2023, pag. 21
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2023/916 rappresenta l'applicazione pratica del Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, disciplinando l'Indicazione Geografica Protetta (IGP) e la protezione delle denominazioni geografiche. Aziende agroalimentari, importatori e distributori devono conoscere le regole sulla tracciabilità, etichettatura e commercializzazione dei prodotti IGP per evire violazioni della normativa europea sulla concorrenza sleale e sulla tutela dei consumatori.
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