Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 0919/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/919 della Commissione del 4 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 04/05/2023 In vigore dal: 04/05/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/919 della Commissione del 4 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/919 of 4 May 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2017/804 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain seamless pipes and tubes of iron (other than cast iron) or steel (other than stainless steel), of circular cross-section, of an external diameter exceeding 406,4 mm, originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

5.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/166 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/919 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Le importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese sono soggette a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione («regolamento iniziale») ( 2 ) . (2) Le società Zhejiang Gross Seamless Steel Tubes Co. Ltd. e Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd. sono soggette rispettivamente a dazi antidumping definitivi del 41,4 %, codice addizionale TARIC ( 3 ) C204, e del 54,9 %, codice addizionale TARIC C172. (3) Il 23 agosto 2019 la società Zhejiang Gross Seamless Steel Tubes Co. Ltd. è stata acquisita da Daye Special Steel Company Ltd. ( 4 ) , che è anche azionista di Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd. A seguito dell’acquisizione, Zhejiang Gross Seamless Steel Tubes Co. Ltd. e Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd. sono divenute società collegate. (4) Il 12 settembre 2019 la società Daye Special Steel Company Ltd. ha cambiato il proprio nome in CITIC Pacific Special Steel Group Co. Ltd. («CITIC Pacific Group»), Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd. ha cambiato il proprio nome in Daye Special Steel Co. Ltd. ( 5 ) e Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd. ha cambiato il proprio nome in Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co. Ltd. ( 6 ) . (5) La Commissione ha confermato che le informazioni e gli elementi di prova relativi alle modifiche dei nomi forniti dalle società erano corretti. (6) Alla luce delle modifiche descritte ai considerando 3 e 4, la Commissione ha ritenuto che le aliquote individuali del dazio per ciascuno dei due produttori esportatori dovessero essere sostituite da un’aliquota del dazio unica per il CITIC Pacific Group di nuova costituzione. (7) Le modifiche consistevano unicamente nel trasferimento di proprietà di Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co. Ltd. e nelle modifiche dei nomi senza incidere sulla produzione, sulle attività delle società né su qualsiasi altra circostanza relativa al dumping e al pregiudizio. La Commissione ha pertanto concluso che la fissazione di una nuova aliquota del dazio antidumping sulla base di nuovi calcoli dei margini di dumping e di pregiudizio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base non era giustificata. La Commissione ha invece ritenuto opportuno determinare un unico livello del dazio per il gruppo sulla base della media ponderata dei dati presentati da entrambi i produttori esportatori e verificati nell’inchiesta iniziale. (8) Sulla base di tali dati, la Commissione ha determinato un unico margine di pregiudizio e di dumping applicabile al CITIC Pacific Group: Società Margine di pregiudizio (in %) Margine di dumping (%) Aliquota del dazio antidumping definitivo (%) CITIC Pacific Group: — Daye Special Steel Co. Ltd. — Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co. Ltd 51,8 92,1 51,8 (9) La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e di dumping. Conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l’importo dei dazi dovrebbe essere fissato al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio se tale dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Sulla base di quanto precede, il nuovo margine di dazio per entrambe le società appartenenti al CITIC Pacific Group è pari al 51,8 %. (10) Queste conclusioni sono state comunicate alle parti interessate, che hanno avuto il tempo di presentare le loro osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 è modificata come segue: — le righe seguenti sono soppresse dalla tabella: Società Aliquota del dazio antidumping definitivo (%) Codice addizionale TARIC Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd. 54,9 C172 Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd. 41,4 C204 — le righe seguenti sono inserite nella tabella: Società Aliquota del dazio antidumping definitivo (%) Codice addizionale TARIC CITIC Pacific Group: — Daye Special Steel Co. Ltd. — Zhejiang Pacific Seamless Steel Tube Co. Ltd 51,8 899H Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell’11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 121 del 12.5.2017, pag. 3 ). ( 3 ) Tariffa integrata dell’Unione europea. ( 4 ) Daye Special Steel Company Ltd. (nome cinese: 大冶特殊钢股份有限公司) è il precedente nome di CITIC Pacific Special Steel Group Co. Ltd., non dell’esportatore Daye Special Steel Co. Ltd. (nome cinese: 大冶特殊钢有限公司). ( 5 ) La modifica è stata approvata dall’ufficio per la supervisione e l’amministrazione del mercato della città di Huangshi il 4 settembre 2019. ( 6 ) La modifica è stata approvata dall’ufficio per la supervisione e l’amministrazione del mercato del distretto di Shangyu il 27 agosto 2019.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 0919/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Regolamento UE 0274/2026
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/274 della Commissione, del 5 …
Regolamento UE 0913/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/913 della Commissione, del 4 maggio 2026, c…
Legge 63/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 0916/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, del 27 aprile 2026, …
Regolamento UE 0888/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, …
Regolamento UE 0822/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/822 della Commissione, del 14 aprile 2026, …

Altre normative del 2023

Articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) – Reg… Circolare 213 Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di impos… Risoluzione AdE 209 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta… Risoluzione AdE 124 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di … Risoluzione AdE 197 Ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazi… Interpello AdE 213