Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0932/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/932 della Commissione dell'8 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda il periodo di approvazione della sostanza attiva pyridalil (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 08/05/2023 In vigore dal: 08/05/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/932 della Commissione dell'8 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda il periodo di approvazione della sostanza attiva pyridalil (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/932 of 8 May 2023 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the approval period of the active substance pyridalyl (Text with EEA relevance)

Testo normativo

10.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 124/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/932 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda il periodo di approvazione della sostanza attiva pyridalil (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 17, primo comma, considerando quanto segue: (1) L’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ( 2 ) della Commissione elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 ( 3 ) della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva pyridalil dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 al fine di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori nonché tenendo conto delle risorse necessarie per la valutazione del rinnovo e la decisione. (3) Non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva interessata conformemente all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione ( 4 ) . (4) La proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva pyridalil prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 non è più giustificata. È pertanto opportuno disporre che l’approvazione di tale sostanza scada alla data in cui sarebbe scaduta in assenza della proroga. (5) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 64, pyridalil, sesta colonna «scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2024». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate ( GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione, dell’8 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 1,4-dimetilnaftalene, 6-benziladenina, acechinocil, Adoxophyes orana granulovirus, solfato di alluminio, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), azadiractina, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimate, Candida oleophila di ceppo O, chlorantraniliprole, fosfonato di disodio, dithianon, dodina, emamectina, flubendiamide, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, exitiazox, imazamox, ipconazolo, isoxaben, acido L-ascorbico, zolfo calcico, olio di arancio, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, pendimetalin, penflufen, penthiopyrad, fosfonati di potassio, prosulfuron, pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyriofenone, pyroxsulam, quinmerac, acido S-Abscissico, sedaxane, sintofen, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione, thiencarbazone, valifenalate e fosfuro di zinco ( GU L 414 del 9.12.2020, pag. 10 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ( GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20 ).

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