Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0953/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/953 della Commissione del 12 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda le norme che disciplinano il contingente tariffario per l’esportazione di latte in polvere verso la Repubblica dominicana

Pubblicato: 12/05/2023 In vigore dal: 12/05/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/953 della Commissione del 12 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda le norme che disciplinano il contingente tariffario per l’esportazione di latte in polvere verso la Repubblica dominicana EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/953 of 12 May 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2020/761 as regards the rules governing the tariff rate quota for export of milk powder to the Dominican Republic

Testo normativo

15.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 128/81 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/953 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda le norme che disciplinano il contingente tariffario per l’esportazione di latte in polvere verso la Repubblica dominicana LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 187, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione ( 2 ) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche per la gestione di tali contingenti. (2) A norma dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM e la Comunità europea e i suoi Stati membri ( 3 ) , dal 1 o luglio 2023 la Repubblica dominicana può importare latte in polvere dall’Unione a dazio zero per un quantitativo illimitato. Di conseguenza e per motivi di chiarezza, le disposizioni relative al contingente tariffario per le esportazioni di latte in polvere dall’Unione verso la Repubblica dominicana dovrebbero essere soppresse dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 con applicazione a decorrere dal prossimo periodo di presentazione delle domande di titoli. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato: 1) gli articoli 55, 56 e 57 sono soppressi; 2) l’allegato I e l’allegato XIII, parte B - Settore: latte sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande di titoli per il periodo contingentale che inizia il 1 o luglio 2023. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli ( GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24 ). ( 3 ) Decisione 2008/805/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra ( GU L 289 del 30.10.2008, pag. 1 ). ALLEGATO L’allegato I e l’allegato XIII, parte B - Settore: latte del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati: 1) all’allegato I è soppressa la riga seguente: «Contingente per il latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana Latte e prodotti lattiero-caseari Esportazione UE: esame simultaneo No Sì No»; 2) nell’allegato XIII, parte B - Settore: latte, la seguente tabella è soppressa: «Numero d’ordine Non applicabile Accordo internazionale o altro atto Accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra Periodo contingentale Dal 1 o luglio al 30 giugno Sottoperiodi contingentali No Domanda di titoli Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento Descrizione del prodotto Latte in polvere, con o senza aggiunta di zuccheri Destinazione Repubblica dominicana Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio No Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica Sì, conformemente all’articolo 55, paragrafo 4, del presente regolamento Quantitativo in chilogrammi 22 400 000  kg Codici NC 0402 10 , 0402 21 e 0402 29 Prova dello svolgimento di un’attività commerciale Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate Cauzione per il titolo di esportazione 3 EUR per 100 kg Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso Conformemente all’articolo 56, paragrafo 3, del presente regolamento Durata di validità di un titolo Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento Trasferibilità del titolo No Quantitativo di riferimento No Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI No Condizioni specifiche Conformemente agli articoli 55, 56 e 57 del presente regolamento».

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