Regolamento di esecuzione (UE) 2023/971 della Commissione del 10 maggio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Cedro di Santa Maria del Cedro» (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/971 sulla registrazione del "Cedro di Santa Maria del Cedro"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/971 della Commissione europea, entrato in vigore il 10 maggio 2023, registra il nome "Cedro di Santa Maria del Cedro" come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questa registrazione riguarda un prodotto ortofrutticolo fresco o trasformato originario dell'Italia, specificamente della zona di Santa Maria del Cedro. La registrazione come DOP garantisce che solo i cedri prodotti secondo specifiche disciplinari nella zona geografica delimitata possono utilizzare questa denominazione, proteggendo così i produttori locali dalla concorrenza sleale e i consumatori dall'inganno commerciale. Per le aziende produttrici e commerciali, questa protezione rappresenta un valore aggiunto significativo, poiché consente di commercializzare il prodotto con una garanzia di qualità e origine riconosciuta a livello europeo, giustificando prezzi premium e accesso a mercati specifici.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/971 della Commissione del 10 maggio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cedro di Santa Maria del Cedro» (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/971 of 10 May 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Cedro di Santa Maria del Cedro’ (PDO))
Testo normativo
17.5.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 132/45
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/971 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cedro di Santa Maria del Cedro» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Cedro di Santa Maria del Cedro» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Cedro di Santa Maria del Cedro» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Cedro di Santa Maria del Cedro» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 25 del 24.1.2023, pag. 12
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento UE 2023/971 disciplina le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, rappresentando lo strumento principale per la tutela dei prodotti agroalimentari a livello comunitario. Aziende agricole, produttori e distributori devono conoscere i requisiti di conformità alle specifiche tecniche, le zone geografiche delimitate e le procedure di controllo per commercializzare legittimamente prodotti con marchi DOP/IGP.
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