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Regolamento UE 1033/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1033 della Commissione del 25 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 25/05/2023 In vigore dal: 25/05/2023 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dal Regolamento UE 2023/1033 ai dazi su vetro solare cinese e come si applica la definizione del prodotto?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2023/1033 del 25 maggio 2023 modifica i regolamenti precedenti che istituivano dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di vetro solare originario della Cina. La normativa si applica a tutto il vetro piatto soda-calcico temprato che soddisfa specifiche caratteristiche tecniche (contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, trasmittanza solare superiore all'88%, resistenza al calore fino a 250°C e resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm²), indipendentemente dall'uso finale. I dazi antidumping variano tra il 17,5% e il 75,4%, mentre i dazi compensativi variano tra il 3,2% e il 17,1%. La modifica principale riguarda il chiarimento esplicito che il vetro solare è soggetto ai dazi sia quando utilizzato per moduli fotovoltaici e collettori fototermici, sia quando destinato ad arredamento, serre o altri usi, al fine di evitare elusioni delle misure. Questo chiarimento è stato necessario perché le autorità degli Stati membri riscontravano difficoltà interpretative nella definizione del prodotto soggetto alle misure commerciali.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1033 della Commissione del 25 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1033 of 25 May 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2020/1080 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of solar glass originating in the People’s Republic of China and Implementing Regulation (EU) 2020/1081 imposing definitive countervailing duties on imports of solar glass originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

26.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 139/44 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1033 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visti il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, e il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea ( 2 ) , in particolare l’articolo 24, paragrafo 1, visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 della Commissione, del 22 luglio 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 della Commissione, del 22 luglio 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , considerando quanto segue: 1. MISURE IN VIGORE 1.1. Dazio antidumping (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 ( 5 ) («regolamento antidumping iniziale») la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese. (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1394 ( 6 ) , a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ( 7 ) , la Commissione ha modificato il livello del dazio antidumping istituito dal regolamento antidumping iniziale. (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 ( 8 ) la Commissione ha prorogato, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, il dazio antidumping definitivo per altri cinque anni («misure in vigore»). Le misure in vigore variano tra il 17,5 % e il 75,4 %. 1.2. Dazi compensativi (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 ( 9 ) («regolamento antisovvenzioni iniziale») la Commissione ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese. (5) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 ( 10 ) la Commissione ha prorogato, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, i dazi compensativi definitivi per altri cinque anni («misure in vigore»). Le misure in vigore variano tra il 3,2 % e il 17,1 %. 1.3. Prodotto soggetto alle misure (6) Il prodotto soggetto alle misure antidumping e compensative è vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all’88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d’aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2 (misurata secondo la norma EN 1288-3), attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80 (codici TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 e 7007198085) e originario della Repubblica popolare cinese (comunemente denominato «vetro solare»). (7) Il prodotto oggetto delle misure è maggiormente utilizzato come componente per la fabbricazione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e di moduli fotovoltaici a film sottile per la produzione di energia elettrica («moduli fotovoltaici») e di collettori fototermici piatti di energia utilizzati ad esempio nella produzione di acqua calda («moduli fototermici»). (8) Tuttavia, il prodotto oggetto delle misure è definito in funzione delle sue caratteristiche fisiche e tecniche e non in funzione di un suo uso specifico. L’eventuale esclusione dovuta al suo uso finale potrebbe comportare l’elusione delle misure. Pertanto, tutto il vetro avente le caratteristiche fisiche e tecniche di cui al considerando 6 è soggetto alle misure, indipendentemente dal suo uso. Il fatto che il vetro possa essere utilizzato per altri fini, come per la costruzione di serre e per l’arredamento, è stato chiarito nei regolamenti iniziali sui dazi antidumping e compensativi ( 11 ) . 2. Chiarimenti sul prodotto oggetto delle misure (9) Secondo la consueta prassi legislativa confermata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, i considerando del diritto dell’Unione sono strumenti di interpretazione. L’interpretazione del diritto dell’Unione fornisce chiarezza alla luce dell’obiettivo oggettivamente espresso. Deve dare attuazione allo scopo e allo spirito della legislazione, tenendo conto del suo contesto e degli obiettivi generali da essa fissati. La Commissione è stata informata del fatto che le autorità degli Stati membri riscontrano difficoltà nell’interpretazione della definizione del prodotto oggetto del regolamento antidumping e del regolamento antisovvenzioni iniziali e fornisce pertanto in questa sede maggiori chiarimenti. (10) Al fine di garantire un’attuazione uniforme delle misure in vigore, la Commissione ha quindi ritenuto opportuno modificare il dispositivo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 per includere esplicitamente alcuni chiarimenti sul prodotto oggetto delle misure sin dalla loro adozione iniziale. (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 è sostituito dal testo seguente: «È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all’88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d’aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2 (misurata secondo la norma EN 1288-3), attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80 (codici TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 e 7007198085) e originario della Repubblica popolare cinese. Il vetro solare soggetto al dazio antidumping comprende tutto il vetro che soddisfa le caratteristiche tecniche e fisiche di cui sopra, sia esso utilizzato per moduli fotovoltaici, collettori fototermici piatti di energia, arredamento, per la costruzione di serre o per altri fini.». Articolo 2 L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 è sostituito dal testo seguente: «È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all’88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d’aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2 (misurata secondo la norma EN 1288-3), attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80 (codici TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 e 7007198085) e originario della Repubblica popolare cinese. Il vetro solare soggetto al dazio compensativo comprende tutto il vetro che soddisfa le caratteristiche tecniche e fisiche di cui sopra, sia esso utilizzato per moduli fotovoltaici, collettori fototermici piatti di energia, arredamento, per la costruzione di serre o per altri fini.». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 . ( 3 ) GU L 238 del 23.7.2020, pag. 1 . ( 4 ) GU L 238 del 23.7.2020, pag. 43 . ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese ( GU L 142 del 14.5.2014, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1394 della Commissione, del 13 agosto 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/588, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ( GU L 215 del 14.8.2015, pag. 42 ). ( 7 ) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51 ). ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 della Commissione, del 22 luglio 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 238 del 23.7.2020, pag. 1 ). ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese ( GU L 142 del 14.5.2014, pag. 23 ). ( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 della Commissione, del 22 luglio 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 238 del 23.7.2020, pag. 43 ). ( 11 ) Sezione B.2 del regolamento antidumping iniziale e sezione B.3 del regolamento antisovvenzioni iniziale.

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Il Regolamento UE 2023/1033 riguarda dazi antidumping e dazi compensativi su importazioni di vetro solare dalla Cina, classificato con codice NC ex 7007 19 80 e codici TARIC specifici. Gli importatori e gli operatori del settore fotovoltaico devono considerare l'applicazione uniforme delle misure commerciali dell'Unione europea, indipendentemente dall'uso finale del prodotto, per garantire la corretta applicazione tariffaria e il rispetto della normativa doganale UE.

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