Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1057/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1057 della Commissione del 26 maggio 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 26/05/2023 In vigore dal: 26/05/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1057 della Commissione del 26 maggio 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1057 of 26 May 2023 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

1.6.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 142/11 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1057 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2023 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (Codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Articolo rettangolare («tappetino refrigerante») che misura circa 50 cm × 40 cm × 1 cm o 90 cm × 50 cm × 1 cm, costituito da: uno strato morbido in schiuma di plastica alveolare di poliuretano impregnata di un gel costituito da acqua e per l’1,6 % in peso da carbossimetilcellulosa. Il tappetino refrigerante è ricoperto da un tessuto impermeabile di fibre sintetiche (poliestere) ed è rivestito di plastica all’interno. Grazie al gel, il tappetino refrigerante ha un effetto rinfrescante, ad esempio su un animale sdraiato sopra. Il tappetino refrigerante è condizionato per la vendita al dettaglio e presentato per essere utilizzato per cani o gatti, ma può essere utilizzato anche da esseri umani. (Cfr. immagine) ( *1 ) 3926 90 97 La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 3926 , 3926 90 e 3926 90 97 . La classificazione alla voce 9404 come oggetti letterecci e oggetti simili è esclusa, in quanto il tappetino refrigerante è destinato principalmente a produrre un effetto di rinfrescamento. Pertanto, la sua funzione non è paragonabile a quella degli oggetti letterecci ed oggetti simili della voce 9404 . Il tappetino refrigerante è un articolo composito ai sensi della regola generale 3 b) per l’interpretazione della nomenclatura combinata, costituito da un rivestimento in tessuto, uno strato di schiuma di plastica alveolare e gel contenente carbossimetilcellulosa. Il gel conferisce al prodotto il suo carattere essenziale; lo strato di schiuma di plastica alveolare ha solo una funzione di supporto, mentre il tessuto impermeabile funge semplicemente da rivestimento (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3926 , punto 9). Il tappetino contenente il gel è un oggetto di materiali della voce 3912 . Il tappetino refrigerante deve pertanto essere classificato nel codice NC 3926 90 97 come altro articolo di altri materiali delle voci da 3901 a 3914 . ( *1 ) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.

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