Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1063 della Commissione del 26 maggio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Suruç Narı» (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1063 riguardo alla registrazione di "Suruç Narı" e quali sono le implicazioni per i produttori?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1063 della Commissione del 26 maggio 2023 registra il nome "Suruç Narı" come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel registro europeo. Questo significa che solo i produttori della regione di Suruç in Turchia possono utilizzare questa denominazione per commercializzare il loro prodotto, che rientra nella classe degli ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale e l'assenza di opposizioni motivate entro i termini stabiliti. Per i produttori interessati, la DOP rappresenta una protezione legale a livello europeo che garantisce l'esclusività d'uso del nome e tutela la reputazione del prodotto legato alla sua origine geografica. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1063 della Commissione del 26 maggio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Suruç Narı» (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1063 of 26 May 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Suruç Narı’ (PDO))
Testo normativo
2.6.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 143/4
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1063 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Suruç Narı» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Suruç Narı» presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Suruç Narı» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Suruç Narı» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 51 del 10.2.2023, pag. 19
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2023/1063 riguarda la registrazione di denominazioni di origine protetta (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori, importatori e operatori commerciali devono conoscere le regole sulla protezione geografica, la tracciabilità dei prodotti agroalimentari e i vincoli di commercializzazione legati alle DOP. Consulenti aziendali e esperti di diritto agroalimentare consultano questa normativa per questioni di compliance, certificazione di origine e diritti di proprietà intellettuale su prodotti a denominazione protetta.
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