Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1090/2023

Regolamento delegato (UE) 2023/1090 della Commissione del 24 gennaio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO)

Pubblicato: 24/01/2023 In vigore dal: 24/01/2023 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dal Regolamento UE 1090/2023 alle misure di conservazione della pesca nella zona NAFO, in particolare per il merluzzo bianco nella divisione 3M?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2023/1090 aggiorna le regole sulla pesca nell'Atlantico nord-occidentale, recependo le decisioni adottate dalla NAFO nella riunione annuale di settembre 2022. Le modifiche principali riguardano le restrizioni per le navi da ricerca: viene introdotto un limite di 15 tonnellate annue di merluzzo bianco nella divisione 3M per le attività di ricerca dell'Unione, con l'eccedenza imputata al contingente dello Stato membro di bandiera, e un limite di 10 tonnellate per i gamberetti nella stessa divisione. Inoltre, il regolamento inasprisce i controlli sugli sbarchi e i trasbordi di merluzzo bianco, prevedendo ispezioni almeno al 50% quando il contingente totale è inferiore a 6.000 tonnellate e almeno al 25% quando è compreso tra 6.000 e 12.000 tonnellate. Infine, viene aggiunto un riferimento incrociato nel giornale di pesca relativo alle retate di prova, rafforzando così i sistemi di tracciabilità e controllo delle catture.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2023/1090 della Commissione del 24 gennaio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1090 of 24 January 2023 amending Regulation (EU) 2019/833 of the European Parliament and of the Council, and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/124 as regards certain provisions of the conservation and enforcement measures of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Testo normativo

6.6.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 146/3 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1090 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 50, paragrafi 1 e 2, considerando quanto segue: (1) L’UE è parte contraente della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale («convenzione NAFO») approvata dal regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio ( 2 ) . (2) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/833 al fine di attuare le misure di conservazione e di esecuzione (di seguito, «CEM») della NAFO nel diritto dell’Unione. (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione ( 3 ) ha integrato il regolamento (UE) 2019/833 con una serie di misure di conservazione e di esecuzione della NAFO. (4) Il regolamento delegato (UE) 2020/989 ( 4 ) ha modificato il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione con le misure della NAFO adottate nella sua riunione annuale del 2019. (5) Il regolamento delegato (UE) 2021/860 ( 5 ) ha modificato il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione con le misure della NAFO adottate nella sua riunione annuale del 2020. (6) Il regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) ha modificato il regolamento (UE) 2019/833 con le misure della NAFO adottate nelle sue riunioni annuali del 2019 e del 2020. (7) Il regolamento delegato (UE) 2022/1281 della Commissione ( 7 ) ha modificato il regolamento delegato (UE) 2020/124 con le misure della NAFO adottate nella sua riunione annuale del 2021. (8) Il regolamento (UE) 2022/2037 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) ha modificato il regolamento (UE) 2019/833 con le misure della NAFO adottate nella sua riunione annuale del 2021. (9) Nella sua riunione annuale del settembre 2022 la NAFO ha modificato le proprie misure di conservazione e di esecuzione aggiornando le restrizioni imposte alle navi da ricerca e le misure di controllo per gli sbarchi o i trasbordi di catture di merluzzo bianco nella divisione 3M, sopprimendo le disposizioni concernenti la presentazione di rapporti sui programmi di osservazione e aggiungendo un riferimento incrociato nel giornale di pesca. (10) Anche queste modifiche dovrebbero essere attuate nel diritto dell’Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/833 e il regolamento delegato (UE) 2020/124, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) 2019/833 è così modificato: (1) all’articolo 4, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere c) e d): «“c) catturare merluzzo bianco nella divisione 3M in quantità superiori a 15 tonnellate di catture dell’Unione in un anno civile. Qualora le catture di una nave da ricerca superino tale quantitativo, l’eccedenza è imputata al contingente assegnato allo Stato membro di bandiera della nave. Inoltre, se il contingente di merluzzo bianco nella divisione 3M assegnato allo Stato membro è esaurito, lo Stato membro non autorizza le proprie navi a effettuare ulteriori attività di ricerca. Le attività di ricerca in corso sono interrotte dallo Stato membro di bandiera non appena raggiunte le 15 tonnellate di catture da parte dell’Unione; o d) catturare gamberetti nella divisione 3M in quantità superiori a 10 tonnellate di catture dell’Unione in un anno civile. Lo Stato membro interessato interrompe le attività di ricerca sui gamberetti nella divisione 3M una volta raggiunte le 10 tonnellate di catture da parte dell’Unione.”»; (2) all’articolo 4, il paragrafo 1 bis è soppresso; (3) all’articolo 9 bis , paragrafo 1, lettera c), è aggiunta la frase seguente: « “Le ispezioni degli sbarchi o dei trasbordi sono effettuate in misura pari: i) almeno al 50 % se il contingente NAFO totale per il merluzzo bianco nella divisione 3M previsto dalle possibilità di pesca è inferiore a 6 000 tonnellate; e ii) almeno al 25 % se il contingente NAFO totale per il merluzzo bianco nella divisione 3M previsto dalle possibilità di pesca è compreso tra 6 000 e 12 000 tonnellate.”»; (4) all’articolo 27, paragrafo 7, la lettera a) è soppressa. Articolo 2 L’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale ( GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione del 15 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale ( GU L 34 del 6.2.2020, pag. 1 . ( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2020/989 della Commissione, del 27 aprile 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/124 per quanto riguarda alcune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) ( GU L 221 del 10.7.2020, pag. 5 ). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) 2021/860 della Commissione, del 23 marzo 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/124 per quanto riguarda l’allegato delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) ( GU L 190 del 31.5.2021, pag. 19 ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale ( GU L 274 del 30.7.2021, pag. 32 ). ( 7 ) Regolamento delegato (UE) 2022/1281 della Commissione, del 4 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato 2020/124 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) ( GU L 195 del 22.7.2022, pag. 21 ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2022/2037 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale ( GU L 275 del 25.10.2022, pag. 11 ). ALLEGATO Nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124, al punto 30, il quindicesimo punto è sostituito dal seguente: «“(15) È stata effettuata una retata di prova in conformità all’articolo 6.6, lettera b), punto iii), o all’articolo 6.10 delle CEM? (S/N)”».

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Il Regolamento UE 1090/2023 modifica le misure di conservazione e di esecuzione (CEM) della NAFO, disciplinando contingenti di pesca, limiti di cattura per merluzzo bianco e gamberetti nella divisione 3M, e obblighi di controllo e tracciabilità. Gli Stati membri devono adeguare le autorizzazioni alle navi da ricerca e intensificare le ispezioni sugli sbarchi secondo soglie di contingente, mentre i gestori della pesca devono rispettare i nuovi limiti quantitativi e documentare le retate di prova nel giornale di pesca.

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