Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1131/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1131 della Commissione del 5 giugno 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 05/06/2023 In vigore dal: 05/06/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1131 della Commissione del 5 giugno 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1131 of 5 June 2023 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

9.6.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 149/46 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1131 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2023 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione della merce Classificazione (Codice NC) Motivazione 1) 2) 3) Caramelle gommose con vitamine a forma di orsetti arancioni, di peso medio pari a circa 3 g ciascuno, contenente (percentuale in peso): — sciroppo di malto (54,3) — saccarosio (35,0) — glucosio (5,6) Ogni caramella gommosa contiene inoltre fra 10 e 100 % dell'apporto giornaliero raccomandato di vitamine e minerali come di seguito specificato: — vitamina A (sotto forma di retinolacetato) 375 μg — vitamina B3 5 mg — vitamina B6 1 mg — vitamina B7 5 μg — vitamina C 20 mg — vitamina D 5 μg — vitamina E 10 mg — selenio 10 μg Sono inoltre presenti le seguenti sostanze: beta-carotene, luteina, licopene, pectina, citrato di sodio, acido citrico, olio vegetale e aroma naturale di arancia. Il prodotto è condizionato per la vendita al minuto ed è destinato a mantenere l’organismo in buona salute o in uno stato generale di benessere. La concentrazione di vitamine e sali minerali nonché la dose giornaliera raccomandata (un orsetto di gomma al giorno) sono indicate sull'etichetta. 2106 90 98 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 5 del capitolo 21, dalla nota complementare 1 del capitolo 30 nonché dal testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 98 . A causa del suo elevato tenore di vitamine il prodotto ha perso le caratteristiche di prodotto a base di zuccheri della voce 1704 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 17, considerazioni generali (esclusione), punto b)). La composizione del prodotto e la sua etichettatura, che include fra l'altro informazioni relative al quantitativo di vitamine per dose unitaria, indicano che il prodotto è una preparazione alimentare atta a mantenere l’organismo in buona salute o in uno stato generale di benessere (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 2106 , punto 16). Il prodotto non soddisfa i requisiti della nota complementare 1 del capitolo 30 e non può pertanto essere classificato nella voce 3004 . Di conseguenza, il prodotto deve essere classificato al codice NC 2106 90 98 come altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove.

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