Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1151 della Commissione del 6 giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Çağlayancerit Cevizi» (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1151 riguardo alla registrazione di "Çağlayancerit Cevizi"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1151 della Commissione europea, pubblicato il 6 giugno 2023, registra il nome "Çağlayancerit Cevizi" come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo provvedimento si applica a un prodotto ortofrutticolo della classe 1.6 (Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati), presentato dalla Turchia secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione è stata completata senza opposizioni da parte di terzi, come previsto dall'articolo 51 del regolamento di base sulla qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Per i produttori e i commercianti, questa registrazione significa che il prodotto "Çağlayancerit Cevizi" beneficia della protezione giuridica a livello europeo, garantendo l'autenticità dell'origine geografica e le caratteristiche qualitative associate al nome protetto. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1151 della Commissione del 6 giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Çağlayancerit Cevizi» (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1151 of 6 June 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Çağlayancerit Cevizi’ (PDO))
Testo normativo
13.6.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 152/4
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1151 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Çağlayancerit Cevizi» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Çağlayancerit Cevizi» presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Çağlayancerit Cevizi» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Çağlayancerit Cevizi» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 65 del 22.2.2023, pag. 12
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2023/1151 riguarda la registrazione di Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e Indicazioni Geografiche Protette (IGP) secondo il regime di qualità dell'UE. Operatori commerciali, importatori e distributori devono conoscere le norme sulla protezione delle denominazioni geografiche, la tracciabilità dei prodotti agroalimentari e i requisiti di conformità per la commercializzazione di prodotti con marchi protetti nell'Unione europea.
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