Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1153/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1153 della Commissione del 12 giugno 2023 che modifica l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa alla Cina nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati equini (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 12/06/2023 In vigore dal: 12/06/2023 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni e i limiti temporali per l'importazione di cavalli registrati dalla Cina nell'Unione europea secondo il Regolamento UE 2023/1153?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2023/1153 autorizza temporaneamente l'ingresso nell'Unione di cavalli registrati provenienti da una zona specifica della Cina (CN-3), istituita presso il Centro equestre di Tonglu nella provincia di Zhejiang per ospitare le manifestazioni equestri della 19ª edizione dei Giochi asiatici. L'autorizzazione è limitata al periodo dal 15 settembre 2023 al 13 novembre 2023, con una durata massima di permanenza di 60 giorni per ciascun animale. I cavalli devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli previsti dal Regolamento di esecuzione UE 2021/403 e devono provenire da un gruppo mantenuto separato da altri equidi con diversa origine e stato sanitario. La Cina ha fornito garanzie sulla notificabilità delle malattie elencate e sulla conformità alle prescrizioni sanitarie dell'Unione, con particolare attenzione alle malattie trasmissibili degli equini. Questa deroga temporanea consente il reingresso nell'Unione dei cavalli registrati originari dell'UE dopo la loro esportazione temporanea per partecipare alle competizioni.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1153 della Commissione del 12 giugno 2023 che modifica l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa alla Cina nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati equini (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1153 of 12 June 2023 amending Annex IV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entry for China in the list of third countries, territories or zones thereof authorised for the entry into the Union of consignments of certain equine animals (Text with EEA relevance)

Testo normativo

13.6.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 152/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1153 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2023 che modifica l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa alla Cina nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati equini (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che dette partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una loro zona o compartimento, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento. (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ( 2 ) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia consentito solo se tali partite provengono da un paese terzo o territorio, o una loro zona o compartimento, elencati per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato. (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ( 3 ) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali che li riguardano figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento delegato. (4) L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di equini. (5) Al fine di ospitare le manifestazioni equestri che si terranno in occasione della 19 a edizione dei Giochi asiatici, la Cina ha chiesto il riconoscimento di una zona indenne dalle malattie degli equini istituita presso il Centro equestre di Tonglu, nell’area della città di Yaolin situata nella parte nord-occidentale della contea di Tonglu, distretto di Fuyang, comune di Hangzhou, provincia di Zhejiang (Cina), collegata all’aeroporto internazionale di Hangzhou Xiaoshan. Alla 19 a edizione dei Giochi asiatici parteciperà un certo numero di cavalli registrati originari dell’Unione. (6) In considerazione del carattere temporaneo di tali manifestazioni equestri, è opportuno prevedere solo un’approvazione temporanea per detta zona indenne dalle malattie degli equini, dal 15 settembre 2023 al 13 novembre 2023, affinché i cavalli registrati originari dell’Unione dispongano di un tempo sufficiente per entrarvi e uscirne. (7) La Cina ha fornito garanzie, in particolare per quanto riguarda la notificabilità nel paese delle malattie elencate di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per gli equini e la conformità o l’equivalenza alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale applicabili nell’Unione. La Cina ha inoltre informato la Commissione del fatto che l’intero gruppo di cavalli registrati originari dell’Unione e concorrenti in tali manifestazioni sarà tenuto separato da qualsiasi equide che non abbia la stessa origine e lo stesso stato sanitario. (8) Nel contempo, l’autodichiarazione della Cina per l’istituzione della zona indenne dalle malattie degli equini in occasione della 19 a edizione dei Giochi asiatici è stata pubblicata sulla pagina web dell’Organizzazione mondiale per la salute animale ( 4 ) . (9) Alla luce di tali garanzie e informazioni fornite dalla Cina, è opportuno autorizzare per un periodo limitato il reingresso, dopo l’esportazione temporanea conformemente alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2020/692, da una zona designata indenne dalle malattie degli equini in tale paese terzo, di cavalli registrati e accompagnati da un certificato sanitario rilasciato conformemente a un modello di cui all’allegato II, capitoli 16 e 17, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione ( 5 ) . Tale periodo dovrebbe essere limitato a un massimo di 60 giorni, in linea con il punto II.3.2, seconda opzione, del modello di certificato sanitario di cui all’allegato II, capitolo 17, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (11) Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto e per agevolare gli scambi commerciali le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1 ). ( 4 ) https://www.woah.org/en/what-we-offer/self-declared-disease-status/ ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE ( GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1 ). ALLEGATO L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato: 1) nella parte 1, alla voce relativa alla Cina, dopo la zona CN-2 è aggiunta la zona CN-3 seguente: « CN Cina CN-3 G Cavalli registrati EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP 13.11.2023 15.9.2023» 2) nella parte 2, alla voce relativa alla Cina, dopo la zona CN-2 è aggiunta la zona CN-3 seguente: «Cina CN-3 Zona indenne dalle malattie degli equini istituita, in occasione della 19 a edizione dei Giochi asiatici, nell’area della città di Yaolin situata a nord del fiume Fenshui, nella parte nord-occidentale della contea di Tonglu, distretto di Fuyang, comune di Hangzhou, provincia di Zhejiang, e comprendente il tratto autostradale di biosicurezza (cfr. dettagli di seguito): zona centrale: l’area di 1 300  km 2 nella parte nord-occidentale della contea di Tonglu comprendente il Centro equestre di Tonglu (29°54′40,66″N, 119°32′15,33″E), nell’area della città di Yaolin situata a nord del fiume Fenshui (affluente del fiume Fuchun), delimitata come segue: — confine occidentale: contea di Chun’an, — confine settentrionale: distretto di Lin’an, — confine orientale: distretto di Fuyang, — confine sud-orientale: fiume Fuchun nella città di Fuchunjiang, Tonglu County South Street, Fengchuan Street, — confine sud-occidentale: città di Jiande; zona di protezione: l’area di 12 300  km 2 che circonda la zona centrale, delimitata come segue: — i distretti di Fuyang e Lin’an a nord, la contea di Chun’an e la città di Jiande a sud; — la parte della contea di Tonglu a est del fiume Fuchun, comprendente i sottodistretti di Chengnan e Fengchuan, la città di Jiangnan, la città di Xinhe e la parte della città di Fuchunjiang a est del fiume Fuchun; tratto autostradale di biosicurezza: la rete autostradale che collega la zona indenne dalle malattie degli equini all’aeroporto internazionale di Hangzhou Xiaoshan (comprendente la superstrada per l’aeroporto, la superstrada Hangzhou Bay Ring, la superstrada Shanghai-Kunming, la superstrada Caihong, la superstrada G25 Hangzhou Xinjing) e le aree situate entro 1 km su entrambi i lati di tali autostrade.»

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Il Regolamento UE 2023/1153 modifica l'allegato IV del Regolamento di esecuzione UE 2021/404 per quanto riguarda i paesi terzi autorizzati all'importazione di equini, introducendo una zona indenne dalle malattie degli equini in Cina con validità temporanea. Gli operatori del settore equestre e i veterinari ufficiali devono consultare questa normativa per comprendere i requisiti di sanità animale, la certificazione sanitaria secondo i modelli UE, e le restrizioni geografiche e temporali applicabili ai movimenti di cavalli registrati tra l'Unione e paesi terzi.

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