Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1166 della Commissione del 9 giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Gemlik Zeytini»(DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1166 riguardo alla registrazione di "Gemlik Zeytini"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1166 della Commissione europea, adottato il 9 giugno 2023, registra il nome "Gemlik Zeytini" come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo significa che il prodotto, proveniente dalla Turchia, acquisisce protezione legale a livello comunitario e può essere commercializzato solo se rispetta specifici standard qualitativi e di provenienza geografica. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e non ha ricevuto opposizioni durante la fase di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il prodotto rientra nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati", il che indica che si tratta di un olio d'oliva o derivato. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE, creando obblighi di conformità per i produttori e i commercianti che intendono utilizzare questa denominazione.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1166 della Commissione del 9 giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Gemlik Zeytini»(DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1166 of 9 June 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Gemlik Zeytini’ (PDO)
Testo normativo
16.6.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 155/4
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1166 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Gemlik Zeytini»(DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Gemlik Zeytini» presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Gemlik Zeytini» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Gemlik Zeytini» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 72 del 28.2.2023, pag. 54
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2023/1166 riguarda la protezione delle denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, disciplinando i regimi di qualità per i prodotti agricoli e alimentari. Operatori commerciali, importatori e distributori devono rispettare i criteri di tracciabilità, provenienza geografica e standard qualitativi per commercializzare prodotti con DOP, con implicazioni su etichettatura, marchi registrati e conformità normativa nel mercato unico europeo.
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