Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1179 della Commissione del 12 giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Bohusläns blåmusslor» (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2023/1179 riguardo alla registrazione di "Bohusläns blåmusslor"?
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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1179 della Commissione europea, adottato il 12 giugno 2023, iscrive il nome "Bohusläns blåmusslor" nel registro delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) dell'Unione europea. Si applica a un prodotto svedese classificato nella categoria 1.7 (Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati), garantendo protezione a livello comunitario contro l'uso non autorizzato del nome. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale e l'assenza di opposizioni entro i termini stabiliti. Per le aziende che commercializzano questo prodotto, la DOP rappresenta una certificazione di qualità e origine che consente di commercializzare il prodotto con garanzie di autenticità e di escludere dalla commercializzazione prodotti similari provenienti da altre aree geografiche. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1179 della Commissione del 12 giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Bohusläns blåmusslor» (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1179 of 12 June 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Bohusläns blåmusslor’ (PDO))
Testo normativo
19.6.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 156/32
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1179 DELLA COMMISSIONE
del 12 giugno 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Bohusläns blåmusslor» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Bohusläns blåmusslor» presentata dalla Svezia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Bohusläns blåmusslor» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Bohusläns blåmusslor» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 60 del 17.2.2023, pag. 62
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento UE 2023/1179 disciplina la Denominazione di Origine Protetta (DOP) e rientra nei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012. Operatori commerciali, importatori e distributori devono conoscere le norme sulla protezione geografica, l'uso autorizzato del marchio DOP e i vincoli sulla commercializzazione di prodotti con denominazioni protette nel mercato unico europeo.
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