Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1186/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1186 della Commissione del 13 giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Kullings kalvdans» (IGP)

Pubblicato: 13/06/2023 In vigore dal: 13/06/2023 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1186 riguardo alla registrazione di "Kullings kalvdans"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1186 della Commissione europea, adottato il 13 giugno 2023, registra il nome "Kullings kalvdans" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo provvedimento si applica a un prodotto svedese classificato nella categoria "Altri prodotti di origine animale" (classe 1.4), che comprende uova, miele e prodotti lattiero-caseari escluso il burro. La registrazione è stata effettuata secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale e l'assenza di dichiarazioni di opposizione entro i termini stabiliti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE, garantendo protezione legale al nome e al prodotto contro usi non autorizzati.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1186 della Commissione del 13 giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Kullings kalvdans» (IGP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1186 of 13 June 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Kullings kalvdans’ (PGI))

Testo normativo

20.6.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157/34 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1186 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Kullings kalvdans» (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Kullings kalvdans» presentata dalla Svezia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Kullings kalvdans» deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Kullings kalvdans» (IGP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2023 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 55 del 14.2.2023, pag. 14 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento (UE) 2023/1186 riguarda la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) secondo il regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. Operatori commerciali, produttori e distributori di prodotti agroalimentari devono conoscere le norme su denominazioni di origine protette (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP), procedure di opposizione e classificazione merceologica per garantire conformità normativa e tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

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