Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1186 della Commissione del 13 giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Kullings kalvdans» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1186 riguardo alla registrazione di "Kullings kalvdans"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1186 della Commissione europea, adottato il 13 giugno 2023, registra il nome "Kullings kalvdans" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo provvedimento si applica a un prodotto svedese classificato nella categoria "Altri prodotti di origine animale" (classe 1.4), che comprende uova, miele e prodotti lattiero-caseari escluso il burro. La registrazione è stata effettuata secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale e l'assenza di dichiarazioni di opposizione entro i termini stabiliti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE, garantendo protezione legale al nome e al prodotto contro usi non autorizzati.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1186 della Commissione del 13 giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Kullings kalvdans» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1186 of 13 June 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Kullings kalvdans’ (PGI))
Testo normativo
20.6.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 157/34
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1186 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Kullings kalvdans» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Kullings kalvdans» presentata dalla Svezia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Kullings kalvdans» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Kullings kalvdans» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 55 del 14.2.2023, pag. 14
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2023/1186 riguarda la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) secondo il regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. Operatori commerciali, produttori e distributori di prodotti agroalimentari devono conoscere le norme su denominazioni di origine protette (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP), procedure di opposizione e classificazione merceologica per garantire conformità normativa e tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
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