Regolamento (UE) 2023/1190 del Consiglio del 16 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali
Quali sono le principali modifiche apportate dal Regolamento UE 2023/1190 alle sospensioni doganali sui prodotti agricoli e industriali?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2023/1190 modifica il precedente Regolamento UE 2021/2278 introducendo cambiamenti significativi nel regime delle sospensioni doganali, ovvero l'azzeramento o riduzione dei dazi della tariffa doganale comune su specifici prodotti. In pratica, il regolamento aggiunge nuovi prodotti alla lista di quelli importabili a dazio ridotto o nullo (come composti di terre rare, componenti per batterie, sostanze chimiche specializzate e parti automobilistiche), rimuove altri prodotti per i quali non è più ritenuto conveniente mantenere la sospensione, e modifica le designazioni tecniche di alcuni prodotti già inclusi per adeguarli all'evoluzione tecnologica e alle tendenze di mercato. Le modifiche entrano in vigore il 1° luglio 2023 e riguardano principalmente settori strategici come la produzione di batterie, l'automotive, i componenti elettronici e i prodotti chimici specializzati. Per le aziende importatrici, questo significa accesso a materie prime e componenti a costi ridotti, a condizione che rispettino i requisiti tecnici specifici e le destinazioni d'uso indicate nel regolamento, spesso soggette a controllo doganale dell'uso finale.
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Riferimento normativo
Regolamento (UE) 2023/1190 del Consiglio del 16 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali
EN: Council Regulation (EU) 2023/1190 of 16 June 2023 amending Regulation (EU) 2021/2278 suspending the Common Customs Tariff duties referred to in Article 56(2), point (c), of Regulation (EU) No 952/2013 on certain agricultural and industrial products
Testo normativo
21.6.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 158/1
REGOLAMENTO (UE) 2023/1190 DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2023
che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali non prodotti nell’Unione ed evitare in tal modo perturbazioni nel mercato per tali prodotti, i dazi della tariffa doganale comune del tipo indicato nell’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
(«dazi TDC») su tali prodotti sono stati sospesi dal regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio
(
2
)
. Di conseguenza, i prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278 possono essere importati nell’Unione ad aliquota ridotta o nulla, senza alcun limite per quanto riguarda il loro quantitativo.
(2)
La produzione dell’Unione di alcuni prodotti che non figurano nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è inadeguata a soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell’Unione. Poiché è nell’interesse dell’Unione garantire un approvvigionamento adeguato di taluni prodotti e tenuto conto del fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all’interno dell’Unione, è necessario concedere una sospensione completa dei dazi TDC su tali prodotti.
(3)
Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell’Unione, è opportuno concedere una sospensione parziale dei dazi della TDC per alcuni prodotti connessi alla produzione di batterie che attualmente non figurano nell’allegato del regolamento (UE)2021/2278 e la cui produzione nell’Unione è inadeguata a soddisfare le esigenze specifiche delle industrie utilizzatrici dell’Unione. È opportuno fissare al 31 dicembre 2023 la data per il riesame obbligatorio di tali sospensioni, affinché tale riesame possa prendere in considerazione l’evoluzione a breve termine del settore della produzione di batterie nell’Unione.
(4)
È necessario modificare la designazione e la classificazione dei prodotti per alcune sospensioni dei dazi TDC figuranti nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278 al fine di tener conto dell’evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato.
(5)
Non è più nell’interesse dell’Unione mantenere le sospensioni dei dazi della TDC per alcuni prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278. Le sospensioni per tali prodotti dovrebbero pertanto essere soppresse a decorrere dal 1
o
luglio 2023.
(6)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2278.
(7)
Al fine di evitare ogni interruzione nell’applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2011, in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni tariffarie per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1
o
luglio 2023. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
luglio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2023
Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON
(
1
)
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
).
(
2
)
Regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013 (
GU L 466 del 29.12.2021, pag. 1
).
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è modificato come segue:
1)
le voci con i seguenti numeri di serie sono soppresse: 0.2425, 0.3140, 0.3966, 0.4030, 0.4140, 0.4305, 0.4609, 0.4733, 0.4893, 0.5018, 0.5187, 0.5788, 0.6629, 0.6654, 0.6689, 0.6781, 0.7489, 0.7972, 0.8111, 0.8112, 0.8140 e 0.8311;
2)
le seguenti voci sostituiscono quelle recanti gli stessi numeri di serie:
Numero di serie
Codice NC
TARIC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi autonomi
Unità supplementare
Data prevista per il riesame obbligatorio
«0.3227
2846 90 30
2846 90 40
2846 90 50
2846 90 60
2846 90 70
2846 90 90
Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell’ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli, diversi da quelli della sottovoce 2846 10 00
0 %
-
31.12.2023
0.7389
ex 2914 29 00
55
1-(Cedr-8-en-9-il)etanone (CAS RN 32388-55-9) con purezza, in peso, pari o superiore al 90 %
0 %
-
31.12.2024
0.7722
ex 2919 90 00
55
Prodotti di reazione del tricloruro di fosforile e del 2-metilossirano (CAS RN 1244733-77-4)
0 %
-
31.12.2024
0.4058
ex 3204 20 00
10
Colorante C.I. Fluorescent Brightener 184 (CAS RN 7128-64-5) e preparazioni con contenuto in peso pari o superiore al 20 % di colorante C.I. Fluorescent Brightener 184.
0 %
-
31.12.2026
0.4922
ex 3601 00 00
20
Miscela pirotecnica di forma cilindrica o granulare, composta da nitrato di stronzio o nitrato di rame o nitrato basico di rame, in una matrice di nitroguanidina o nitrato di guanidina, contenente anche un legante e additivi, utilizzata come componente nei sistemi di gonfiaggio degli airbag
(
1
)
0 %
-
31.12.2026
0.4410
ex 3903 90 90
86
Miscela contenente, in peso:
—
tra il 45 % e il 65 % di polimeri di stirene,
—
fra il 30 % e il 45 % di etere polifenilenico, e
—
non più dell’11 % di additivi
0 %
-
31.12.2023
0.6351
ex 3907 29 20
50
Poli(Ossido di p-fenilene) in polvere:
—
con una temperatura di transizione vetrosa pari o superiore a 210 °C,
—
con un peso molecolare medio ponderale (Mw) compreso tra 35 000 e 80 000 ,
—
con una viscosità intrinseca compresa tra 0,2 e 0,6 dl/g
0 %
-
31.12.2024
0.5506
ex 3920 51 00
30
Foglio biassialmente orientato di poli(metacrilato di metile), di spessore compreso tra 50 μm e 125 μm
0 %
-
31.12.2023
0.8438
ex 3920 62 19
28
Foglio non trasparente di poli(etilene tereftalato) o poli(vinil difluoruro):
—
ciascuno strato esterno con uno spessore compreso tra 7 μm e 80 μm,
—
con un carico di rottura di 300 N/cm
2
o più (ASTM D-882),
—
con spessore totale tra 200 μm e 350 μm, e
—
con larghezza compresa tra 600 mm e 1 600 mm
—
rivestito su un lato da uno strato di fluoropolimero, e sull’altro lato con un adesivo e uno strato di poli(vinilidene difluoruro), o rivestito su entrambi i lati da poli(vinilidene difluoruro), o da poli(vinil fluoruro) a base di polimeri compositi fluorurati
0 %
-
31.12.2027
0.7056
ex 7019 61 00
ex 7019 63 00
70
30
Tessuti di fibre di vetro «E-fibre»
—
di peso compreso tra 20 g/m
2
e 214 g/m
2
,
—
trattati in superficie con un organosilano come agente funzionalizzante,
—
in rotoli,
—
con un tenore di umidità pari o inferiore allo 0,13 % in peso, e
—
contenenti non più di 3 fibre cave ogni 100 000 fibre,
per utilizzo esclusivo nella fabbricazione di preimpregnati e laminati rivestiti di rame
(
1
)
0 %
m
2
31.12.2026
0.8300
ex 8408 90 65
ex 8408 90 67
ex 8408 90 81
20
20
20
Motori a pistone, con accensione per compressione:
—
di tipo in linea,
—
con una capacità del cilindro compresa tra 7 000 cm
3
e 18 100 cm
3
,
—
di potenza compresa tra 205 kW e 597 kW,
—
con modulo di post-trattamento dei gas di scarico,
—
con dimensioni esterne larghezza/altezza/profondità non superiori a 1 310 /1 300 /1 040 mm o 2 005 /1 505 /1 300 mm o 2 005 /1 505 /1 800 mm,
destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di macchinari per la frantumazione, la setacciatura e la separazione
(
1
)
0 %
-
31.12.2026
0.6627
ex 8501 10 99
75
Motore a corrente continua a eccitazione permanente:
—
con avvolgimento multifase
—
con diametro esterno compreso tra 24 mm e 38 mm,
—
con velocità nominale non superiore a 12 000 giri/min,
—
con tensione di alimentazione tra 8 V e 27 V
—
con o senza puleggia,
—
con o senza ingranaggio
0 %
-
31.12.2025
0.2838
ex 8501 10 99
79
Motore a corrente continua, con spazzole e rotore interno, con avvolgimento trifase, con o senza vite senza fine o pignone, di una gamma di temperatura specificata compresa almeno tra - 20 °C e + 70 °C
0 %
-
31.12.2023
0.7789
ex 8505 19 10
20
Segmenti ad arco di magneti permanenti in ferrite agglomerata, aventi:
—
lunghezza compresa tra 16,8 mm e 110,2 mm,
—
larghezza compresa tra 14,8 mm e 75,2 mm,
—
spessore compreso tra 4,8 mm e 13,2 mm,
destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di rotori di motori elettrici
(
1
)
0 %
-
31.12.2024
0.6703
ex 8507 60 00
33
Accumulatore agli ioni di litio avente:
—
lunghezza compresa tra 150 mm e 1 310 mm,
—
larghezza compresa tra 100 mm e 1 000 mm,
—
altezza compresa tra 200 mm e 1 500 mm,
—
peso compreso tra 75 kg e 200 kg,
—
capacità nominale compresa tra 58 Ah e 500 Ah
—
tensione nominale in uscita di 230V AC (fase-neutro) o una tensione nominale di 50V (± 10 %)
1,3 %
-
31.12.2023
0.7796
ex 8536 49 00
60
Relè di forma cubica con:
—
tensione di esercizio della bobina compresa tra 12 VDC (tensione corrente continua) e 24 VDC,
—
capacità di trasporto di corrente di contatto compresa tra 5 A e 15 A,
—
tensione di contatto compresa tra 80 VAC (tensione della corrente alternata) e 270 VAC,
—
dimensioni esterne di 19 mm (± 0,4 mm) x 15,2 mm (± 0,4 mm) x 15,5 mm (± 0,4 mm),
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di pannelli di comando di elettrodomestici
(
1
)
0 %
-
31.12.2024
0.4616
ex 8536 69 90
83
Presa a corrente alternata (AC) con filtro antirumore costituita da:
—
una presa AC (per cavo di alimentazione) di 230 V,
—
un filtro antirumore integrato composto di condensatori e induttori,
—
un connettore di cavo per collegare la presa AC con l’unità di alimentazione elettrica del televisore al plasma,
un supporto metallico di adattamento della presa AC al televisore al plasma, o senza tale supporto
0 %
p/st
31.12.2024
0.6507
ex 8537 10 98
50
Unità di comando elettronico BCM (Body Control Module) o IBM (Integrated Body Control Module) o analoga:
—
almeno munita di alloggiamento in plastica con circuito stampato, con tensione di esercizio in corrente continua compresa tra 9 V e 16 V,
—
con o senza supporti di fissazione in metallo,
—
che permette di controllare, valutare e gestire funzioni di assistenza alla guida, almeno la temporizzazione dei tergicristalli, il riscaldamento dei finestrini, l’illuminazione interna e il segnale di allacciamento della cintura,
del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del Capitolo 87
0 %
p/st
31.12.2024
0.7409
ex 8540 91 00
20
Sorgente termoionica di elettroni (punto emettitore) di esaboruro di lantanio (CAS RN 12008-21-8) o di esaboruro di cerio (CAS RN 12008-02-5), con connettori elettrici:
—
con o senza alloggiamento di metallo,
—
con o senza uno scudo di carbonio grafite montato in un sistema di tipo mini-Vogel,
—
con o senza blocchi distinti di carbone pirolitico usati come elementi di riscaldamento e
—
con una temperatura catodica inferiore a 1 800 K a una corrente di riscaldamento di 1,26 A
0 %
-
31.12.2027
0.2434
ex 8548 00 90
44
Parti di televisori, con funzioni di microprocessore e videoprocessore, comprendenti almeno una microunità di comando e un videoprocessore, montate su un braccio di connessione (leadframe) e contenute in un alloggiamento di materia plastica
0 %
p/st
31.12.2023
0.8279
ex 8708 40 20
80
Scatola del cambio senza convertitore di coppia:
—
con doppia frizione,
—
con 7 o più marce avanti,
—
con una retromarcia,
—
con coppia massima di 390 Nm,
—
con o senza motore elettrico integrato,
—
con altezza compresa tra 400 mm e 600 mm,
—
con larghezza compresa tra 350 mm e 600 mm, e
—
con peso compreso tra 70 kg e 110 kg,
destinata a essere utilizzata nella fabbricazione di veicoli a motore della voce 8703
(
1
)
0 %
p/st
31.12.2026
0.7710
ex 8714 99 50
ex 8714 99 50
11
91
Cambi consistenti in:
—
cambio posteriore e articoli di montaggio,
—
con o senza cambio anteriore,
destinati alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
(
1
)
0 %
p/st
31.12.2024
0.7708
ex 8714 99 90
40
Attacco per manubri di biciclette, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
(
1
)
0 %
p/st
31.12.2024
0.7973
ex 9002 11 00
23
Obiettivi con:
—
messa a fuoco motorizzata, zoom, diaframma,
—
filtro a raggi infrarossi commutabile elettronicamente,
—
lunghezza focale compresa tra 2,7 mm e 55 mm,
—
peso massimo di 120 g,
—
lunghezza massima di 70 mm,
—
diametro massimo di 70 mm
0 %
-
31.12.2025
(3)
le voci seguenti sono aggiunte o inserite secondo l’ordine numerico dei codici NC e TARIC nella seconda e terza colonna:
Numero di serie
Codice NC
TARIC
Designazione delle merci
Aliquota dei dazi autonomi
Unità supplementare
Data prevista per il riesame obbligatorio
«0.8448
ex 2835 10 00
40
Fosfinato di calcio (CAS RN 7789-79-9) con purezza, in peso, pari o superiore al 98 %
0 %
-
31.12.2027
0.8520
ex 2840 20 90
20
Borato di bario (ISO) (CAS RN 13701-59-2) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 %
0 %
-
31.12.2027
0.8492
ex 2903 99 80
18
1-Fluoronaftalene (CAS-RN 321-38-0) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 %
0 %
-
31.12.2027
0.8482
ex 2907 29 00
13
4,4’-Metilenedi-2,6-xilenolo (CAS RN 5384-21-4) con purezza, in peso, pari o superiore al 98,5 %
0 %
-
31.12.2027
0.8495
ex 2915 90 30
20
Dodecanoato di cloruro di metile(CAS RN 61413-67-0) con purezza, in peso, pari o superiore al 97 %
0 %
-
31.12.2027
0.8457
ex 2915 90 70
53
3-Cloro-2,2-dimetilpropanoil cloruro (CAS RN 4300-97-4) con purezza, in peso, pari o superiore al 98 %
0 %
-
31.12.2027
0.8489
ex 2916 39 90
40
4-bromo-3-(bromometil)benzoato di etile (CAS RN 347852-72-6) con purezza, in peso, pari o superiore al 97 %
0 %
-
31.12.2027
0.8509
ex 2918 19 98
25
Acido (
S
)-2-idrossi-2-fenilacetico (CAS RN 17199-29-0) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 %
0 %
-
31.12.2027
0.8511
ex 2920 90 10
85
Carbonato di dietile (CAS RN 105-58-8) con purezza, in peso, pari o superiore al 99,9 %
3,2 %
-
31.12.2023
0.8490
ex 2920 90 70
70
4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-diossaborolano (CAS RN 25015-63-8) con purezza, in peso, pari o superiore al 97 %, contenente non più dell’1 % dello stabilizzante trietilammina (CAS RN 121-44-8)
0 %
-
31.12.2027
0.8477
ex 2921 19 99
35
N
-Etil-
N
-isopropilpropan-2-ammina 2-(difluorometossi)acetato con purezza, in peso, pari o superiore al 98 %
0 %
-
31.12.2027
0.8473
ex 2922 50 00
45
(
S
)-2-ammino-2-(3-fluoro-5-metossifenil)etanolo cloridrato (CAS RN 2095692-22-9) con purezza, in peso, pari o superiore al 98 %
0 %
-
31.12.2027
0.8462
ex 2926 90 70
31
Lambda-cialotrina (ISO) (CAS RN 91465-08-6) con purezza, in peso, pari o superiore al 97 %
0 %
-
31.12.2027
0.8474
ex 2928 00 90
53
Cloro[(4-metossifenil)idrazono]acetato di etile (CAS RN 27143-07-3) con purezza, in peso, pari o superiore al 98 %
0 %
-
31.12.2027
0.8451
ex 2929 10 00
65
Isocianato di etile (CAS RN 109-90-0) con purezza, in peso, pari o superiore al 98 %
0 %
-
31.12.2027
0.8510
ex 2930 90 98
36
О
-isopentil-ditiocarbonato di potassio, anidro (CAS RN 928-70-1), con purezza, in peso, pari o superiore al 90 %
0 %
-
31.12.2027
0.8447
ex 2930 90 98
39
Acido tiodiacetico (CAS RN 123-93-3) con purezza, in peso, pari o superiore al 98 %
0 %
-
31.12.2027
0.8481
ex 2930 90 98
41
2,2’-Diallil-4,4’-solfonildifenolo (CAS RN 41481-66-7) con purezza, in peso, pari o superiore al 96 %
0 %
-
31.12.2027
0.8478
ex 2932 20 90
28
(
R
)-3-(3,4-difluoro-2-metossifenil)-4,5-dimetil-5-(trifluorometil)furan-2(5
H
)-one (CAS RN 2875066-35-4) con purezza, in peso, pari o superiore al 98 %
0 %
-
31.12.2027
0.8452
ex 2933 29 90
38
Cyazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3) con purezza, in peso, pari o superiore al 94 %
0 %
-
31.12.2027
0.8485
ex 2933 39 99
08
Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6) con purezza, in peso, pari o superiore al 97 %
0 %
-
31.12.2027
0.8456
ex 2933 59 95
32
5-Cloro-3-nitropirazolo[1,5-a]pirimidina (CAS RN 1363380-51-1) con purezza, in peso, pari o superiore al 98 %
0 %
-
31.12.2027
0.8484
ex 2933 59 95
44
1,4,5,6-Tetraidro-1,2-dimetilpirimidina (CAS RN 4271-96-9) con purezza, in peso, pari o superiore al 98 %
0 %
-
31.12.2027
0.8488
ex 2933 59 95
46
Trilaciclib (CAS RN 1374743-00-6) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 %
0 %
-
31.12.2027
0.8455
ex 2933 99 80
43
4-([1,2,4]Triazolo[1,5-a]piridina-7-ilossi)-3-metilanilina (CAS RN 937263-71-3) con purezza, in peso, pari o superiore al 98 %
0 %
-
31.12.2027
0.8487
ex 2934 99 90
07
Cedazuridina (INN) (CAS RN 1141397-80-9) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 %
0 %
-
31.12.2027
0.8472
ex 2934 99 90
08
(R
)-
terz
-butil 2-(6-(5-cloro-2-[(tetraidro-2H-piran-4-il)ammino)pirimidin-4-il)-1-ossoisoindolin-2-il)propanoato (CAS RN 2095665-45-3) con purezza, in peso, pari o superiore al 98 %
0 %
-
31.12.2027
0.8449
ex 2934 99 90
09
3-[2-{(2
R
,3
S
)-3-[(1
R
)-1-{[
terz
-butil(dimetil)silil]ossi}etil]-4-ossoazetidin-2-il}propanoil]-4,4-dimetil-1,3-ossazolidin-2-one (miscela isomerica dei CAS RN 114341-89-8 e CAS RN 114418-63-2) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 %
0 %
-
31.12.2027
0.8479
ex 2935 90 90
16
2-Bromo-
N
-(4,5-dimetil-1,2-ossazol-3-il)-
N
-(metossimetil) benzene-1-solfonammide (CAS RN 415697-57-3) con purezza, in peso, pari o superiore al 97 %
0 %
-
31.12.2027
0.8467
ex 2935 90 90
26
5-(2-fluorofenile)-1-(3-piridinilsulfonile)-1H-Pirrolo-3-carbaldeide (CAS RN 881677-11-8) con purezza, in peso, pari o superiore al 97 %
0 %
-
31.12.2027
0.8471
ex 3824 99 92
73
Tri
-C8-10-alchilammine (CAS RN 68814-95-9) con purezza, in peso, pari o superiore al 95 %
0 %
-
31.12.2027
0.8463
ex 3824 99 92
74
Massa di reazione, contenente, in peso:
—
tra il 22,4 % e il 26,4 % di 3-metilfenil difenilfosfato (CAS RN 69500-28-3);
—
tra il 17,3 % e il 21,3 % di 4-metilfenil difenilfosfato (CAS RN 78-31-9);
—
tra il 5 % e il 9 % di bis(3-metilfenil) fenilfosfato (CAS RN 34909-68-7);
—
tra l’8,9 % e il 12,9 % di 3-metilfenil 4-metilfenil fenilfosfato (CAS RN 222165-66-4);
—
tra il 26,9 % e il 30,9 % di trifenilfosfato (CAS RN 115-86-6)
0 %
-
31.12.2027
0.8486
ex 3824 99 92
75
Miscela contenente, in peso:
—
non oltre il 75 % di tetrabutilstagno (CAS RN 1461-25-2),
—
non oltre il 20 % di cloruro di tributilstagno (CAS RN 1461-22-9),
—
non oltre il 4 % di dicloruro di dibutilstagno (CAS RN 683-18-1),
destinata a essere utilizzata nella produzione di composti di butilstagno utilizzato nella fabbricazione del vetro e di cloruro di tributilstagno utilizzato come catalizzatore nell’industria farmaceutica
(
2
)
3,2 %
-
31.12.2027
0.8506
ex 3824 99 92
79
Miscela contenente, in peso:
—
cloruro di tributilstagno (CAS RN 1461-22-9) con purezza pari o superiore all’80 %
—
non oltre il 5 % di tetrabutilstagno (CAS RN 1461-25-2),
—
non oltre il 6 % di dicloruro di dibutilstagno (CAS RN 683-18-1),
—
non oltre l’11 % di o-xilene (CAS RN 95-47-6),
destinata a essere utilizzata nella produzione di cloruro di tributilstagno utilizzato come catalizzatore nell’industria farmaceutica
(
2
)
3,2 %
-
31.12.2027
0.8517
ex 3824 99 92
83
1-(Cedr-8-en-9-il)etanone (CAS RN 32388-55-9) con purezza, in peso, tra il 70 % e il 90 %
0 %
-
31.12.2024
0.8499
ex 3824 99 92
86
N
,
N
-dimetil ammidi degli acidi grassi del tallolo (CAS RN 68308-74-7) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 %
0 %
-
31.12.2027
0.8498
ex 3824 99 93
33
Preparazione contenente, in peso:
—
tra il 60 % e il 70 % di
rel
-(1
R
,2
S
)-cicloesano-1,2-dicarbossilato di calcio (CAS RN 491589-22-1)
—
tra il 30 % e il 40 % di stearato di zinco (CAS RN 557-05-1)
—
tra l’1 % e il 5 % di colorante C.I. Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) e
—
tra l’1 % e il 5 % di colorante C.I. Pigment Violet 15 (CAS RN 12769-96-9)
0 %
-
31.12.2027
0.8497
ex 3824 99 93
36
Preparazione contenente
rel
-(1
R
,2
S
)-cicloesano-1,2-dicarbossilato di calcio (CAS RN 491589-22-1) tra il 60 % e il 70 % in peso e stearato di zinco (CAS RN 557-05-1) tra il 30 % e il 40 % in peso
0 %
-
31.12.2027
0.8514
ex 3824 99 96
43
Gel di silice funzionalizzato con 2-(etiltio)etantiolo con purezza, in peso, pari o superiore al 98 %
0 %
-
31.12.2027
0.8491
ex 3907 29 99
70
Poli(ossi-1,4-fenileneossi-1,4-fenilenecarbonil-1,4-fenilene) (CAS RN 29658-26-2) contenente, in peso, non più del 35 % di additivi
0 %
-
31.12.2027
0.8504
ex 4009 31 00
ex 4009 32 00
10
20
Tubo di gomma multistrato, rinforzato con fibra aramidica, che abbia o meno elementi di connessione in poliammide e staffe di acciaio, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di scambiatori di calore per autoveicoli e/o di condensatori per impianti di condizionamento d’aria per autoveicoli
(
2
)
0 %
-
31.12.2027
0.8480
ex 7326 90 98
60
Anello per tenuta del tipo destinato al fissaggio delle palette per il controllo del flusso di gas:
—
di ferro o di acciai legati,
—
con resistenza al calore tra 830 °C e 1 050 °C,
—
con diametro esterno non superiore a 92 mm,
—
con fori per fissare le palette per il controllo del flusso del gas,
destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di turbocompressori
(
2
)
0 %
-
31.12.2027
0.8512
ex 7326 90 98
70
Disco del tipo destinato ad assicurare l’ampiezza del canale di flusso del gas:
—
di ferro o di acciai legati,
—
con resistenza al calore tra 830 °C e 1 050 °C,
—
con diametro esterno non superiore a 92,5 mm,
—
con diametro interno non superiore a 62 mm,
destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di turbocompressori
(
2
)
0 %
-
31.12.2027
0.8464
ex 7609 00 00
40
Blocco di alluminio brasato al cannello per tubi connettori in scambiatori di calore per autoveicoli e/o in apparecchi turbocompressi per il raffreddamento dell’aria e/o apparecchi per il raffreddamento a trasmissione automatica con:
—
connettori estrusi, curvi, con diametro esterno compreso tra 5 mm e 25 mm,
—
peso compreso tra 0,02 kg e 0,25 kg,
destinato alla fabbricazione di sistemi di raffreddamento di veicoli a motore di cui al Capitolo 87
(
2
)
0 %
p/st
31.12.2027
0.8503
ex 7609 00 00
50
Componenti di alluminio lavorati a macchina:
—
contenenti, in peso, tra lo 0,55 % e lo 0,61 % di magnesio,
—
contenenti, in peso, tra lo 0,55 % e lo 0,61 % di silicio,
—
con stato di indurimento T5 o T6;
—
con massa compresa tra 0,05 kg e 0,2 kg,
destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di raffreddamento a CO
2
di autoveicoli
(
2
)
]
0 %
p/st
31.12.2027
0.8493
ex 7609 00 00
60
Blocco di collegamento in alluminio:
—
con peso compreso tra 3 g e 400 g,
—
fabbricato con alluminio di grado 6061-T6 o 6060-T6 o 6082-T6,
—
che fa parte integrante di un assemblaggio di tubi per il condizionamento dell’aria o di un assemblaggio di tubi per il raffreddamento a olio o di un assemblaggio di tubi per freni ad aria o di un assemblaggio di tubi per il raffreddamento ad acqua,
—
con fori (prese) o scanalature (piloti) o filettature che consentono l’installazione in un’automobile o in un altro sistema di condizionamento dell’aria (considerato anche come anche installazione nel condotto),
—
con prese destinate alla brasatura o al bloccaggio,
—
con almeno un foro di uscita di diametro compreso tra 3 mm e 25 mm,
destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi automobilistici di raffreddamento e di condizionamento dell’aria
(
2
)
0 %
p/st
31.12.2027
0.8466
ex 8409 91 00
33
Supporto di albero a camme per motore a combustione interna ad accensione per scintilla, in lega di alluminio ADC12, con:
—
peso compreso tra 4,0 kg e 5,5 kg,
—
spessore di parete compreso tra 2,0 mm e 6,0 mm,
destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di motori di veicoli a motore
(
2
)
0 %
p/st
31.12.2027
0.8469
ex 8409 91 00
38
Carter per motore a combustione interna ad accensione per scintilla con quattro cilindri, in lega di alluminio ADC12, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di motori di veicoli a motore
(
2
)
0 %
-
31.12.2027
0.8483
ex 8414 90 00
15
Ventilatore in lega di alluminio e magnesio:
—
con diametro esterno compreso tra 54 mm e 130 mm,
—
con altezza compresa tra 8 mm e 30 mm,
—
con due dischi connessi mediante palette di forma incurvata,
—
con o senza cavicchio, e con o senza rondella,
destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di motori elettrici
(
2
)
0 %
-
31.12.2027
0.8494
ex 8414 90 00
25
Alloggiamento di lega di alluminio per compressore a spirale, con:
—
resistenza al calore tra 200 °C e 250 °C,
—
uno o più punti di fissaggio adatti al montaggio di un attuatore,
destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di turbocompressori
(
2
)
0 %
-
31.12.2027
0.8465
ex 8415 90 00
15
Collettori saldati elettricamente per il condensatore nei sistemi di condizionamento dell’aria di autoveicoli:
—
che consistono in un tubo prodotto per stampaggio di un nastro di alluminio e assemblato mediante saldatura ad arco,
—
che contengono deflettori interni che assicurano il flusso corretto del liquido di raffreddamento,
—
di lunghezza compresa tra 190 mm e 460 mm,
—
di diametro compreso tra 9 mm e 42 mm,
—
di peso compreso tra 0,01 kg e 0,45 kg
—
con o senza blocchi di collegamento in alluminio,
utilizzati nella fabbricazione di sistemi per il condizionamento dell’aria di veicoli a motore di cui al Capitolo 87
(
2
)
0 %
p/st
31.12.2027
0.8458
ex 8501 53 50
50
Motore di trazione asincrono:
—
con potenza continua compresa tra 140 kW e 180 kW,
—
con sistema raffreddato a liquido,
—
con lunghezza totale compresa tra 580 mm e 730 mm,
—
con larghezza totale compresa tra 550 mm e 670 mm,
—
con altezza totale compresa tra 510 mm e 630 mm,
—
con peso non superiore a 390 kg,
—
con o senza riduttore,
—
con o senza generatore di avviamento,
—
con 2 punti di montaggio,
destinato alla fabbricazione del motopropulsore elettrico di autobus ibridi
(
2
)
0 %
-
31.12.2027
0.8508
ex 8505 11 10
78
Due magneti permanenti in lega di praseodimio-neodimio, in un supporto rettangolare di acciaio, con un alloggiamento esterno di gomma avente dimensioni esterne, con:
—
lunghezza compresa tra 200 mm e 205 mm,
—
larghezza compresa tra 58 mm e 62 mm,
—
altezza compresa tra 25 mm e 30 mm,
un bullone passante montato al centro
0 %
-
31.12.2027
0.8453
ex 8512 30 90
40
Dispositivo per simulare il suono del motore a bassa velocità di un veicolo ibrido o elettrico:
—
contenente almeno il circuito stampato e l’altoparlante
—
in un alloggiamento di plastica con un supporto,
utilizzato nella fabbricazione delle merci di cui al Capitolo 87
(
2
)
0 %
-
31.12.2027
0.8460
ex 8537 10 91
43
Unità di controllo della sospensione elettronica:
—
con un circuito stampato in alloggiamento di plastica,
—
con bus LIN e CAN,
—
con una memoria programmabile,
—
con un processore di segnale,
—
con una tensione di esercizio in corrente continua compresa tra 9 V e 16 V,
—
con almeno un connettore,
—
con o senza staffa di montaggio di metallo,
utilizzata nella fabbricazione delle merci di cui al Capitolo 87
(
2
)
0 %
-
31.12.2027
0.8461
ex 8708 50 20
18
Albero dell’elica per trasmissione della coppia dalla scatola del cambio all’asse posteriore, con:
—
due barre cardaniche,
—
giunto centrale universale,
—
cuscinetto a sfera centrale con sospensione in alloggiamento di plastica,
—
giunti universali su entrambe le estremità dell’albero,
—
guida di scorrimento, tubi e forche,
—
lunghezza compresa tra 1,4 m e 2,4 m,
utilizzato nella fabbricazione delle merci di cui al Capitolo 87
(
2
)
0 %
-
31.12.2027
0.8507
ex 8714 99 90
50
Ammortizzatore posteriore a forma di molla pneumatica con ammortizzatore a olio destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di biciclette, comprese le biciclette elettriche
(
2
)
0 %
-
31.12.2027
(
1
)
La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell’uso finale a norma dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.»;
(
2
)
La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell’uso finale a norma dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.».
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