Regolamento (UE) 2023/… della Commissione del 21 giugno 2023 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Quali errori corregge il Regolamento UE 1199/2023 nelle versioni linguistiche dell'EMAS e come influisce sulla definizione delle parti interessate?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 1199/2023 è un atto correttivo della Commissione europea che rettifica errori di traduzione introdotti nel 2017 in alcune versioni linguistiche (danese, italiana, lituana, polacca e ungherese) dell'Allegato I del Regolamento EMAS 1221/2009. Gli errori riguardavano principalmente la formulazione dell'obbligo per le organizzazioni di identificare le parti interessate pertinenti e le loro esigenze e aspettative nel sistema di gestione ambientale. La correzione principale al punto 2 del primo comma chiarisce che l'organizzazione deve identificare quali esigenze e aspettative "deve o intende soddisfare", ripristinando il significato originario della norma che era stato alterato dalla traduzione errata. Per le organizzazioni certificate EMAS e i consulenti ambientali, questa rettifica è rilevante perché ripristina la corretta interpretazione degli obblighi di stakeholder engagement, evitando interpretazioni restrittive che potevano derivare dalle versioni linguistiche difettose. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Regolamento (UE) 2023/… della Commissione del 21 giugno 2023 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Regulation (EU) 2023/… of 21 June 2023 correcting certain language versions of Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) (Text with EEA relevance)
Testo normativo
22.6.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 159/1
REGOLAMENTO (UE) 2023/… DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2023
che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE
(
1
)
, in particolare l’articolo 48,
considerando quanto segue:
(1)
Le versioni in lingua danese, italiana, lituana, polacca e ungherese dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1221/2009 contengono un errore al punto 2, primo comma, per quanto riguarda l’obbligo di definire le esigenze e le aspettative delle parti interessate, che modifica la disposizione nella sostanza. La versione in lingua polacca di tale allegato contiene anche un errore al punto 4.2, terzo comma, che riduce la portata dell’obbligo previsto da tale disposizione. Entrambi gli errori sono stati introdotti dal regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione
(
2
)
.
(2)
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua danese, italiana, lituana, polacca e ungherese dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1221/2009. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
(3)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere reso il 22 dicembre 2016 dal comitato istituito a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1221/2009 è così rettificato:
1)
al punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’organizzazione individua le parti interessate pertinenti per il sistema di gestione ambientale, le loro esigenze e aspettative e quali di queste deve o intende soddisfare.»;
2)
(non riguarda la versione italiana).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione, del 28 agosto 2017, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (
GU L 222 del 29.8.2017, pag. 1
).
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Il Regolamento UE 1199/2023 riguarda la corretta applicazione dell'EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), il sistema volontario di ecogestione e audit comunitario, e chiarisce gli obblighi di identificazione delle parti interessate e stakeholder engagement nel sistema di gestione ambientale. Consulenti ambientali, organizzazioni certificate EMAS e responsabili della sostenibilità aziendale devono considerare questa rettifica per garantire la corretta implementazione dei requisiti di gestione ambientale e compliance normativa.
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