Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1220 della Commissione del 16 giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Lesachtaler Brot» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1220 riguardo alla registrazione del "Lesachtaler Brot"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1220 della Commissione europea, emanato il 16 giugno 2023, registra il nome "Lesachtaler Brot" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo atto normativo si applica ai produttori di pane austriaci della valle di Lesachtal e a chiunque intenda commercializzare questo prodotto nel mercato europeo. La registrazione come IGP conferisce protezione legale al nome, impedendo che produttori non autorizzati utilizzino questa denominazione per prodotti simili, garantendo così l'autenticità e la tracciabilità del prodotto. Il "Lesachtaler Brot" rientra nella classe 2.3 dei prodotti di panetteria secondo la classificazione europea, e la registrazione è divenuta effettiva venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 26 giugno 2023.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1220 della Commissione del 16 giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lesachtaler Brot» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1220 of 16 June 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Lesachtaler Brot’ (PGI))
Testo normativo
26.6.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 160/5
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1220 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lesachtaler Brot» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Lesachtaler Brot» presentata dall’Austria è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Lesachtaler Brot» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Lesachtaler Brot» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 78 del 2.3.2023, pag. 31
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2023/1220 rappresenta l'applicazione pratica del regime di qualità previsto dal Regolamento (UE) 1151/2012 in materia di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP). Aziende alimentari, consorzi di produttori e operatori commerciali devono conoscere le regole sulla protezione geografica, la registrazione nel registro europeo e i vincoli sulla commercializzazione di prodotti tutelati. La normativa è rilevante per chi opera nel settore agroalimentare, per questioni di compliance commerciale, diritti di proprietà intellettuale e contraffazione di indicazioni geografiche.
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