Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1221 della Commissione del 19 giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pită de Pecica» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1221 riguardo alla registrazione della "Pită de Pecica"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1221 della Commissione europea, pubblicato il 26 giugno 2023, registra il nome "Pită de Pecica" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo atto normativo si applica a un prodotto alimentare rumeno appartenente alla classe 2.3 (Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria), garantendo la protezione del nome a livello europeo. La registrazione è stata effettuata secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo che la domanda presentata dalla Romania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e nessuno Stato membro ha presentato opposizione motivata entro i termini previsti. Per i produttori e i commercianti interessati, questa registrazione significa che solo i prodotti effettivamente provenienti dalla zona geografica di Pecica e conformi alle specifiche tecniche possono utilizzare questa denominazione, garantendo autenticità e qualità ai consumatori e protezione legale ai produttori autorizzati.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1221 della Commissione del 19 giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Pită de Pecica» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1221 of 19 June 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Pită de Pecica’ (PGI))
Testo normativo
26.6.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 160/6
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1221 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Pită de Pecica» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Pită de Pecica» presentata dalla Romania è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Pită de Pecica» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Pită de Pecica» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 80 del 3.3.2023, pag. 79
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2023/1221 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP) secondo il regime di qualità dell'UE. Commercialisti e consulenti che assistono aziende agroalimentari devono conoscere le implicazioni della registrazione IGP per la tracciabilità, la certificazione di prodotto e la conformità normativa. La norma si collega direttamente al Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità e al Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 sulle modalità applicative.
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