Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1309/2023

Regolamento delegato (UE) 2023/1309 della Commissione del 26 aprile 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per quanto riguarda le disposizioni transitorie e lo rettifica per quanto riguarda talune disposizioni concernenti il FEAGA e il FEASR

Pubblicato: 26/04/2023 In vigore dal: 26/04/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2023/1309 della Commissione del 26 aprile 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per quanto riguarda le disposizioni transitorie e lo rettifica per quanto riguarda talune disposizioni concernenti il FEAGA e il FEASR EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1309 of 26 April 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2022/127 as regards transitional rules and correcting that Regulation as regards certain provisions for the EAGF and the EAFRD

Testo normativo

28.6.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 162/3 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1309 DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per quanto riguarda le disposizioni transitorie e lo rettifica per quanto riguarda talune disposizioni concernenti il FEAGA e il FEASR LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ( 1 ) , in particolare l’articolo 38, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 1, l’articolo 55, paragrafo 6, l’articolo 76, paragrafo 2, l’articolo 94, paragrafi 5 e 6, e l’articolo 105, considerando quanto segue: (1) Il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione ( 2 ) integra il regolamento (UE) 2021/2116 con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro. (2) Il titolo IV, capo III, del regolamento (UE) 2021/2116 disciplina il controllo delle operazioni delle entità che ricevono o effettuano pagamenti direttamente o indirettamente collegati al sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), al fine di verificare se le operazioni rientranti nel sistema di finanziamento del FEAGA siano state realmente effettuate e siano state eseguite correttamente. Le misure che, per loro natura, non sono adatte a verifiche ex post mediante il controllo dei documenti commerciali, nonché le misure che prevedono pagamenti per superficie o pagamenti non connessi a documenti commerciali che possono essere sottoposti a controllo dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del controllo delle operazioni. A norma dell’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione ( 3 ) , il quale stabilisce che il controllo delle operazioni riguarda l’esercizio finanziario FEAGA precedente l’inizio del periodo di controllo, che va ogni anno dal 1 o luglio al 30 giugno dell’anno seguente, il controllo delle operazioni interessa anche le operazioni anteriori all’entrata in applicazione del regolamento (UE) 2021/2116. Al fine di assicurare una transizione armoniosa dalle modalità previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , è opportuno prevedere disposizioni transitorie che escludano dall’ambito di applicazione del controllo delle operazioni le misure precedentemente esentate dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ( 5 ) . Poiché tali misure non sono mai state adatte alle verifiche nell’ambito del controllo delle operazioni, la presente modifica dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1 o gennaio 2023, data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/127. (3) Il regolamento delegato (UE) 2022/127 ha abrogato il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 a decorrere dal 1 o gennaio 2023. Tuttavia l’articolo 40, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/127, in cui sono elencate le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 che continuano ad applicarsi, non ha tenuto conto del fatto che talune disposizioni devono continuare ad applicarsi in riferimento alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) fino all’anno civile 2022 compreso, alle misure attuate a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 228/2013 ( 7 ) , (UE) n. 229/2013 ( 8 ) , (UE) n. 1308/2013 ( 9 ) e (UE) n. 1144/2014 ( 10 ) fino al 31 dicembre 2022, in riferimento alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino alla scadenza di tali regimi di aiuto, e per quanto riguarda l’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) . Ciò ha creato un vuoto giuridico. È pertanto opportuno rettificare l’articolo 40, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/127 aggiungendo all’elenco le disposizioni in questione. Questa rettifica dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1 o gennaio 2023, data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/127. (4) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/127, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifica del regolamento delegato (UE) 2022/127 L’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2022/127 è sostituito dal seguente: «Articolo 39 Disposizioni transitorie 1.   Se un organismo pagatore riconosciuto a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 assume responsabilità di spesa che non aveva in precedenza, esso è riconosciuto con le nuove responsabilità entro il 1 o gennaio 2023. 2.   Le misure elencate nell’allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 non sono soggette al sistema di controlli stabilito dal titolo IV, capo III, del regolamento (UE) 2021/2116.». Articolo 2 Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/127 All’articolo 40, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/127, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) gli articoli 5 e 5 bis , l’articolo 7, paragrafi 3 e 4, l’articolo 10, l’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, gli articoli 12 e 13 e l’articolo 41, paragrafo 5, di tale regolamento delegato continuano ad applicarsi: i) in riferimento alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) per l’anno civile 2022 e anteriormente; ii) per le misure attuate fino al 31 dicembre 2022 a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014; iii) per i regimi di aiuto di cui all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ) in riferimento alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino alla scadenza di tali regimi di aiuto; e iv) per quanto concerne il FEASR, in riferimento alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013; Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2023. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro ( GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131 ). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549 ). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18 ). ( 6 ) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608 ). ( 7 ) Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio ( GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23 ). ( 8 ) Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio ( GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41 ). ( 9 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 ). ( 10 ) Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio ( GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56 ). ( 11 ) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487 ).

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