Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1419/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1419 della Commissione del 4 luglio 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 04/07/2023 In vigore dal: 04/07/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1419 della Commissione del 4 luglio 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1419 of 4 July 2023 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

7.7.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 174/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1419 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2023 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Set di mini tazze (4 tazze) in porcellana «fine bone china», delicatamente smaltate, decorate con numeri in caratteri artistici. Le tazze sono prive di manici. Hanno un’altezza di circa 6 cm e un diametro di circa 5,5 cm. Le tazze possono essere utilizzate come vasellame o come decorazione (ad esempio per fiori o candele). 6911 10 00 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6911 e 6911 10 00 . Per le sue caratteristiche oggettive il set di mini tazze è da considerare vasellame. Per il suo aspetto e la sua destinazione rientra nell’ambito di applicazione della voce 6911 , che comprende vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana. La classificazione alla voce 6913 come oggetto d’ornamento è esclusa in quanto questa voce comprende vasellame e altri oggetti per uso domestico solo se l’utilità degli articoli è chiaramente subordinata al loro carattere ornamentale. Il set di mini tazze è destinato essenzialmente ad un uso utilitario e la sua decorazione è secondaria e non ne compromette il carattere utilitario. Di conseguenza il set di mini tazze svolge una funzione utilitaria con la stessa efficacia delle mini tazze più semplici (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6913 , lettera B)]. Il set di mini tazze deve pertanto essere classificato al codice NC 6911 10 00 fra gli oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana.

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