Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1427/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1427 della Commissione del 4 luglio 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 04/07/2023 In vigore dal: 04/07/2023 Documento ufficiale

Qual è lo scopo del Regolamento UE 2023/1427 e come si applica alla classificazione delle merci?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1427 della Commissione europea del 4 luglio 2023 stabilisce regole uniformi per la classificazione di determinate merci nella nomenclatura combinata, il sistema tariffario comune dell'Unione europea. Si applica a tutti gli Stati membri dell'UE e riguarda operatori commerciali, importatori, esportatori e doganieri che devono classificare correttamente le merci per applicare i dazi doganali appropriati. Nel caso specifico allegato al regolamento, vengono classificati fogli laminati piatti di acciaio non legato con rivestimenti multipli (alluminio-zinco e vernici polimeriche) nel codice NC 7210 70 80, utilizzati nell'industria delle costruzioni. La classificazione corretta è fondamentale perché determina l'aliquota doganale applicabile, le eventuali restrizioni commerciali e il trattamento statistico delle merci negli scambi internazionali.

Il regolamento prevede che le informazioni tariffarie vincolanti (BTI) già rilasciate e non conformi alle nuove disposizioni possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, garantendo così un periodo transitorio per gli operatori. L'entrata in vigore avviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, permettendo agli operatori di adeguarsi alle nuove classificazioni.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1427 della Commissione del 4 luglio 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1427 of 4 July 2023 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

10.7.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 175/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1427 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2023 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Fogli laminati piatti di acciai non legati, di larghezza compresa fra 1 060 e 1 250  mm, presentati avvolti su bobine. I fogli hanno diversi rivestimenti su ciascun lato. Il rivestimento a contatto con l’acciaio è di alluminio-zinco (i fogli sono galvanizzati per immersione a caldo e lo spessore di uno strato di Zn-Al su entrambe le facce è di circa 4 μm). Tale rivestimento conferisce all’acciaio una maggiore resistenza alla corrosione atmosferica. I fogli sono successivamente preverniciati. Essi sono rivestiti su un lato con un primer polimerico (di spessore di circa 5 μm) e una vernice polimerica di superficie (di spessore di circa 16 μm). Sull’altro lato è apposta una vernice polimerica epossidica (di spessore di circa 5 μm). I fogli sono impiegati nell’industria delle costruzioni. 7210 70 80 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XV, dalla nota 1 k) del capitolo 72 nonché dal testo dei codici NC 7210 , 7210 70 e 7210 70 80 . Considerate le loro caratteristiche e proprietà oggettive, le merci soddisfano i requisiti della voce 7210 , che riguarda i prodotti laminati piatti placcati o rivestiti. Ai fini delle sottovoci della voce 7210 , i prodotti soggetti a più di un tipo di rivestimento o placcatura vanno classificati secondo l’ultimo processo (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 7210 , note esplicative della sottovoce). I fogli vanno quindi classificati nel codice NC 7210 70 80 come prodotti laminati piatti in altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 1427/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento UE 2023/1427 è il riferimento normativo per la classificazione doganale secondo la nomenclatura combinata, applicabile a dazi doganali, tariffe commerciali e scambi intracomunitari. Operatori doganali, importatori ed esportatori lo consultano per codici NC, informazioni tariffarie vincolanti (BTI), regole di origine e corretta determinazione delle aliquote tariffarie nei traffici commerciali internazionali.

Normative correlate

Regolamento UE 1371/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1371 della Commissione, del 22 giugno 2026,…
Regolamento UE 1373/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1373 della Commissione, del 22 giugno 2026,…
Regolamento UE 1418/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1418 della Commissione, del 22 giugno 2026,…
Regolamento UE 1394/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1394 del Consiglio, del 22 giugno 2026, che…
Regolamento UE 1395/2026
Regolamento (UE) 2026/1395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugn…
Regolamento UE 1388/2026
Regolamento (UE) 2026/1388 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugn…
Regolamento UE 1341/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1341 della Commissione, del 17 giugno 2026,…
Regolamento UE 1384/2026
Regolamento (UE) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugn…

Altre normative del 2023

Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Continuità del rapporto di … Interpello AdE 209 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 428485 del 1… Provvedimento AdE 428485 Credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno–… Interpello AdE 124 Il soggetto, iscritto all'AIRE, e trasferitosi all'estero per ragioni di lavoro, nel risp… Interpello AdE 69 Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nell… Provvedimento AdE 124 Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di impos… Risoluzione AdE 209 Istituzione del codice tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver… Risoluzione AdE 212 Contratto di concessione stipulato nell'ambito del partenariato pubblico privato– Rilevan… Interpello AdE 36

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1353 della Commissione, del 15 giugno 2026, che modif… 1353/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1288 della Commissione, del 12 giugno 2026, relativo … 1288/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1305 della Commissione, dell’11 giugno 2026, che modi… 1305/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1203 della Commissione, dell’8 giugno 2026, che istit… 1203/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1196 della Commissione, del 5 giugno 2026, che stabil… 1196/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 della Commissione, del 5 giugno 2026, che modifi… 1200/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →